Cassazione Penale, Sentenza n. 31679/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Caltanissetta del 1 marzo 2024: il ricorrente aveva depositato l'istanza di riesame mediante invio a un indirizzo PEC diverso da quelli indicati nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati. Il Tribunale del Riesame aveva dichiarato inammissibile il riesame e aveva rigettato la richiesta di remissione in termini proposta dal difensore, il quale ha poi impugnato dinanzi alla Cassazione deducendo la violazione del principio del cosiddetto doppio binario e sostenendo che l'errore fosse scusabile avendo l'indirizzo PEC errato risultato dal sito web dell'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione inoltrata a PEC non ricompresa nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 e ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la remissione in termini ex art. 175 c.p.p. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza conforme, affermando il carattere tassativo e rigoroso della disciplina sulle PEC per le impugnazioni e che l'esistenza di un diverso indirizzo PEC reperibile sul web non integra causa di forza maggiore o giustificazione per l'errore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La norma consente il deposito mediante invio di PEC ma stabilisce requisiti e un elenco tassativo degli indirizzi cui devono essere inviati gli atti di impugnazione; la Corte interpreta tali prescrizioni in senso rigoroso e tassativo, ritenendo inammissibile il deposito a indirizzi diversi
legge 176/2020 (conversione decreto-legge n.137/2020), art.24 comma 6-bis
introdotta la possibilita' di deposito telematico via PEC nel processo penale
Norma emergenziale che aveva consentito il deposito via PEC, ma la Corte osserva la cessazione della sua applicazione e la necessità di fare riferimento alla disciplina successiva e vigente
legge 199/2022 (conversione decreto-legge n.162/2022), art.5-quinquies
ha aggiunto l'art.87-bis al d.lgs.150/2022
Ha recepito e stabilito la disciplina vigente che permette il deposito via PEC ma con indicazioni formali e requisiti a pena di inammissibilita'
Regola la remissione in termini; la Corte ha ritenuto che i presupposti per la restituzione in termine non sussistessero nel caso di errore nell'indirizzo PEC non compreso nell'elenco ministeriale
Richiamato in atti procesuali dal Procuratore Generale nelle conclusioni; non incide sul merito della decisione della Corte ma figura nella fase di esame delle conclusioni
Massime di principio
- Per le impugnazioni trasmesse via PEC occorre inviare l'atto esclusivamente agli indirizzi indicati nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 87-bis d.lgs. 150/2022; l'invio a indirizzi diversi comporta inammissibilita'.
- La disponibilita' di un diverso indirizzo PEC sul sito web dell'ufficio giudiziario non costituisce giustificazione idonea a sanare l'errore: non integra di norma causa di forza maggiore o motivo di remissione in termini.
- La disciplina delle impugnazioni telematiche e' interpretata dalla giurisprudenza in modo rigoroso e formalistico; il difensore ha l'obbligo di verificare il solo elenco ufficiale ministeriale.
- La richiesta di remissione in termini ex art.175 c.p.p. richiede presupposti concreti e non puo' essere accolta per un mero errore di indirizzo PEC non previsto dalla fonte normativa tassativa.
- In caso di inammissibilita' dell'impugnazione per difetti formali connessi alla PEC il ricorrente puo' essere condannato alle spese processuali; dunque e' opportuno adottare cautele procedurali per evitare l'inammissibilita'.
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