Cassazione Penale, Sentenza n. 25059/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato condannato per diffamazione continuata per aver inviato più missive a soggetti istituzionali e privati accusando la psicoterapeuta di pregiudizio, superficialità, pressapochismo, di aver reso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e paragonandola a "Mago Merlino"; ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) che si trattava di legittimo esercizio del diritto di critica (esonero dalla responsabilità), 2) che sarebbe applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 cod. pen. (offese in funzione difensiva), 3) che la condotta doveva essere riqualificata come ingiuria (art. 594, depenalizzata), 4) vizio di motivazione rispetto alle statuizioni civili e al risarcimento del danno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la condanna: multa di 800 euro (pena già inflitta in primo grado) per diffamazione continuata, rifusione delle spese processuali e liquidazione in favore della parte civile di euro 2.316,00 oltre accessori di legge. La Corte ha ritenuto che le espressioni superassero i limiti del diritto di critica (mancanza di riscontro di verità e tenore offensivo), che l'art. 598 non fosse applicabile perché le offese non erano dirette esclusivamente alla controparte nel contenzioso bensì a terzi/autorità, che la riqualificazione in ingiuria non fosse possibile dato l'invio a pluralità di destinatari (ricezione non contestuale), e che il danno morale potesse essere desunto per notorio/presunzioni in ragione della diffusione e del contenuto lesivo. Infine è stato disposto l'omesso inserimento delle generalità ex art.52 D.lgs. n.196/2003.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Le frasi e le missive del ricorrente sono state ritenute idonee a integrare il reato di diffamazione poiché contenevano accuse ingiuriose e non comprovate che hanno leso l'onore e il decoro professionale della vittima.
La Corte segnala l'interpretazione contrastata della norma (causa di non punibilità o scriminante), ma ritiene comunque che la non punibilità si applicherebbe solo alle offese direttamente e funzionalmente riferite alla difesa tra le parti processuali; non copre offese dirette a terzi/autorità o accuse potenzialmente calunniose.
art. 594 cod. pen. (ingiuria, depenalizzata)
La depenalizzazione dell'ingiuria non opera quando le affermazioni offensive sono inviate a una pluralità di destinatari (diffusione non contestuale), situazione che integra invece la diffamazione.
Richiamato nel giudizio di merito; in questo contesto il giudice d'appello non ha ritenuto sufficiente l'argomentazione difensiva basata sul mero richiamo a tale articolo rispetto al risarcimento del danno.
art. 24 Cost. e art. 51 cod. pen. (richiamati nella dottrina/giurisprudenza su art. 598)
Usati nei ragionamenti che sostengono la tesi che l'art. 598 possa essere ricondotto alla libertà di difesa e alla scriminante, ma la Corte ne riconosce la rilevanza interpretativa senza estenderne automaticamente l'applicazione al caso concreto.
art. 52 D.lgs. n.196/2003 (omissione generalità)
Disposto l'omettere le generalità e dati identificativi nei pubblici atti giudiziari secondo la normativa sulla privacy.
Massime di principio
- La critica professionale è scriminante solo se fondata sulla verità dei fatti storici e espressa con contenuto e tono contenuti: insulti gratuiti o accuse non provate configurano diffamazione.
- L'art. 598 cod. pen. (offese nell'ambito della difesa) ha applicazione limitata: protegge offese direttamente funzionali alla strategia difensiva tra le parti processuali, non comunicazioni rivolte a terzi o a pubbliche autorità.
- L'invio di comunicazioni offensive a una pluralità di destinatari tende a integrare il reato di diffamazione e non la fattispecie (oggi depenalizzata) dell'ingiuria, per la ricezione non contestuale delle offese.
- Accuse di reati dirette a una persona richiedono particolare cautela: l'assenza di riscontri (esiti di verifiche o archiviazioni) indebolisce la possibilità di invocare la verità come scriminante.
- Nel giudizio sul danno morale da diffamazione il giudice può desumere il danno per "quod plerumque accidit" quando il contenuto e la modalità di diffusione rendono evidente la lesione della reputazione, alleggerendo l'onere probatorio sulla vittima.
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