Sentenza n. 831/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - del parere regionale del 10.4.2024 prot. 255710/REGCAL e notificato il 15.4.2024, nonché di ogni suo atto presupposto, connesso, conseguente e/o derivato e, in particolare, del Piano di coltura e conservazione che ha sottoposto a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 54 del R.D. 30 dicembre 1923, la particella 1002 (già 463/273), fg. Mapp. 2, del Comune di Soverato, di proprietà della ricorrente, vincolo mai pubblicato, né notificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere regionale negativo sul completamento di una struttura ricettiva e atti presupposti, fondati sulla pretesa esistenza di un vincolo ex art. 54 R.D. 3267/1923
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere regionale del 10 aprile 2024, con cui era stata respinta la richiesta di completamento in sanatoria di un fabbricato sito su una particella del Comune di Soverato, ritenendo l'area gravata da vincoli inibitori derivanti dal rimboschimento e dal vincolo idrogeologico. Ha dedotto, in primo luogo, l'inefficacia o comunque la mancata dimostrazione del vincolo di cui all'art. 54 R.D. 3267/1923, sostenendo che esso non fosse mai stato formalmente apposto, pubblicato o notificato. Ha inoltre denunciato la violazione della legge regionale n. 30/2022 e, in via subordinata, eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto assoluto di istruttoria e irragionevolezza. La Regione ha sostenuto che il vincolo risultasse da certificazioni comunali relative alle pubblicazioni del 1968, dal verbale di riconsegna dei terreni rimboschiti e dal Piano di coltura e conservazione. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito chiarimenti dal Comune di Soverato, il quale ha comunicato di non avere rinvenuto atti o documenti relativi all'apposizione del vincolo boschivo ex art. 54.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, assorbendo le ulteriori censure, e ha annullato il parere regionale e gli atti impugnati, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Il giudice ha distinto il vincolo tutorio idrogeologico generale previsto dall'art. 1 R.D. 3267/1923 dal diverso vincolo inibitorio previsto dall'art. 54 per i terreni rimboschiti, che comporta limitazioni alla coltura agraria, al pascolo e all'utilizzo del suolo secondo un Piano di coltura e conservazione approvato dall'Amministrazione. La Regione non ha dimostrato l'esistenza di quest'ultimo vincolo: la certificazione delle pubblicazioni del 1968 riguardava il diverso vincolo ex art. 1, mentre il verbale di riconsegna e il Piano di coltura presupponevano l'adozione del vincolo senza provarla. Il Comune, destinatario degli incombenti istruttori, ha espressamente dichiarato di non avere rinvenuto documenti relativi all'apposizione del vincolo ex art. 54. Anche il carattere privatistico dell'accordo costituente il Piano di coltura, la sua mancata pubblicazione e la mancata inclusione nella pianificazione comunale impedivano di utilizzarlo quale prova dell'opponibilità del vincolo. Le spese sono state compensate per la peculiarità dei profili interpretativi.
Norme richiamate
art. 1 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
vincolo tutorio di tipo idrogeologico
La disposizione introduce un vincolo volto a prevenire danni pubblici derivanti da denudazione, instabilità del terreno o turbamento del regime delle acque.
art. 3 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
idonee forme pubblicitarie
La procedura di apposizione del vincolo idrogeologico generale deve rispettare forme di pubblicità.
art. 4 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
partecipazione dei proprietari dei terreni
La procedura di apposizione del vincolo idrogeologico generale è subordinata al coinvolgimento dei proprietari.
art. 54 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
nei terreni rimboschiti non è permessa la coltura agraria, il pascolo deve essere autorizzato e il proprietario deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al Piano di coltura e di conservazione approvato dall'Amministrazione
Il vincolo previsto per i terreni rimboschiti è distinto dal vincolo tutorio generale e deve risultare da una specifica e dimostrata apposizione; il Piano di coltura e gli atti conseguenti non provano da soli l'esistenza del vincolo se ne presuppongono l'adozione.
art. 53 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
È richiamato nel parere regionale quale base delle prescrizioni contenute nel Piano di coltura e conservazione, ma tali atti non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l'esistenza del vincolo ex art. 54.
art. 67 R.D. 16 maggio 1926, n. 1126
È richiamato nel parere regionale insieme all'art. 53 R.D. 3267/1923, senza che il relativo richiamo dimostri l'effettiva apposizione del vincolo ex art. 54.
legge regionale Calabria 4 agosto 2022, n. 30
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR ha assorbito la relativa censura dopo aver accolto il primo motivo.
Massime di principio
- Il vincolo tutorio idrogeologico generale previsto dall'art. 1 R.D. 3267/1923 è distinto dal vincolo inibitorio applicabile ai terreni rimboschiti ai sensi dell'art. 54 dello stesso decreto.
- L'amministrazione che nega un titolo o un intervento edilizio facendo applicazione dell'art. 54 R.D. 3267/1923 deve dimostrare l'effettiva e specifica apposizione del vincolo gravante sull'area interessata.
- La certificazione relativa alla pubblicazione o all'apposizione del vincolo idrogeologico generale ex art. 1 R.D. 3267/1923 non dimostra, da sola, l'esistenza del distinto vincolo inibitorio ex art. 54.
- Il verbale di riconsegna dei terreni rimboschiti e il Piano di coltura e conservazione, quando presuppongono l'adozione del vincolo, non costituiscono prova autonoma della sua apposizione e opponibilità.
- Un accordo privatistico relativo al Piano di coltura, non pubblicato e non recepito nella pianificazione comunale, non è sufficiente a fondare limitazioni amministrative opponibili al proprietario in assenza della dimostrazione del vincolo previsto dalla legge.
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