Cassazione Civile, Ordinanza n. 10059/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Il giudice di pace, con decreto ingiuntivo n. 173/2010, aveva ingiunto alla cliente di pagare Euro 3.871,49, oltre alle spese monitorie, quale corrispettivo per la fornitura e messa in opera di un impianto di condizionamento. La cliente aveva proposto opposizione, sostenendo di non avere sottoscritto alcun contratto. Il giudice di pace di Torre Annunziata, cui la causa era stata trasferita dopo la soppressione dell’ufficio di Pompei, aveva rigettato l’opposizione e confermato il decreto. In appello, il tribunale aveva dichiarato nulli gli atti del primo grado successivi all’udienza del 18 marzo 2015 e la relativa sentenza, revocando il decreto ingiuntivo. Aveva rilevato che la causa, rinviata all’udienza del 22 novembre 2015, era stata poi trattata il 28 dicembre 2015 senza il difensore dell’opponente e senza comunicazione dello slittamento; inoltre, alle parti non era stata comunicata l’assegnazione della causa a un diverso giudice. Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulle nullità processuali, sulle comunicazioni e sul trasferimento degli affari tra uffici giudiziari, sostenendo che la trasmigrazione era stata resa pubblica e che il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare nulle le attività successive. Con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo di avere provato il credito attraverso le deposizioni testimoniali e l’estratto del registro vendite e censurando la valutazione di genericità dei capitoli di prova e di inattendibilità dei testimoni.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha confermato che l’omessa comunicazione dell’assegnazione della causa a un altro giudice e del differimento d’ufficio a un’udienza non immediatamente successiva viola il contraddittorio e determina la nullità degli atti successivi e della sentenza; la disciplina dello slittamento automatico non era applicabile perché l’udienza del 28 dicembre non era quella immediatamente successiva a quella del 18 marzo. È stata quindi ritenuta corretta la declaratoria del tribunale, limitata agli atti successivi all’udienza del 18 marzo 2015. Il secondo motivo è stato ricondotto in sostanza alla censura di accertamenti di fatto e valutazioni probatorie, non sindacabili in cassazione in assenza delle anomalie motivazionali rilevanti. La motivazione del tribunale sulla genericità dei capitoli e sull’attendibilità dei testimoni era puntuale e non apparente. Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve provare il fatto costitutivo della pretesa con gli ordinari mezzi: fattura ed estratto delle scritture contabili, pur idonei a fondare l’emissione dell’ingiunzione, non costituiscono di per sé prova del credito nel giudizio di opposizione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dell’assegnazione della causa ad altro giudice e del differimento d’ufficio dell’udienza già fissata ad una udienza non immediatamente successiva, determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo.
L’assegnazione della causa a un altro giudice e il differimento d’ufficio dell’udienza a una data non immediatamente successiva devono essere comunicati al difensore costituito. L’omissione viola il contraddittorio e comporta la nullità degli atti processuali successivi dipendenti e della sentenza.
artt. 136 e 170 c.p.c.
Il provvedimento di rinvio dell’udienza di trattazione (o di discussione) ad un’udienza non immediatamente successiva deve essere comunicato alle parti ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c., non trovando applicazione, in tale ipotesi, il meccanismo dello “slittamento” previsto dall’art. 57 disp. att. dello stesso codice e dovendo contemperarsi il principio della libertà delle forme con la regola del contraddittorio (attuativa del principio costituzionale di difesa in giudizio), la quale esige la certezza che le parti siano a conoscenza dello svolgimento di ogni fase del processo.
Il differimento a un’udienza non immediatamente successiva richiede comunicazione alle parti secondo le norme richiamate; non può essere sostituito dal meccanismo dello slittamento automatico, poiché occorre assicurare che le parti conoscano lo svolgimento delle fasi processuali.
art. 156 c.p.c.
L’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di rinvio, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per l’inidoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità degli atti successivi che ne dipendono e della stessa sentenza.
La mancata comunicazione del rinvio rende l’atto inidoneo a raggiungere il proprio scopo e ne determina la nullità; la nullità si estende agli atti successivi che dipendono dal rinvio e alla sentenza conclusiva.
art. 57 disp. att. c.p.c.
Nella fattispecie non può soccorrere la previsione dell’art. 57 c.p.c., comma 1, disp. att. (e l’insegnamento n. 11070 del 15.7.2003 di questa Corte, menzionato dal ricorrente (cfr. pagg. 5 – 6)), siccome l’udienza del 28.12.2005 non era immediatamente successiva all’udienza del 18.3.2005, ma proveniva dallo “slittamento” dell’udienza del 22.11.2015.
Il meccanismo dello slittamento previsto dalla disposizione non si applica quando l’udienza celebrata non è immediatamente successiva a quella precedentemente fissata, ma consegue a un ulteriore differimento.
art. 2697 c.c.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa; pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto conserva l’onere di provare con gli ordinari mezzi il fatto costitutivo del credito. La fattura e l’estratto delle scritture contabili che hanno consentito l’emissione del decreto non provano, da soli, il credito contestato.
art. 116 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. – norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile in cassazione quando il giudice altera il regime legale di valutazione della prova, applicando la libera valutazione a prove soggette a valutazione vincolata o viceversa; non basta contestare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Da un canto, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata – e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – si scorge in relazione alle motivazioni cui il secondo giudice ha ancorato il suo dictum.
La censura motivazionale in cassazione non può limitarsi a lamentare l’insufficienza della motivazione: occorre dedurre un’anomalia motivazionale rilevante secondo i limiti del vizio previsto dalla disposizione. La valutazione del fatto e delle prove non è riesaminabile al di fuori di tali limiti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è un ordinario giudizio di cognizione, il creditore opposto deve provare il fatto costitutivo del credito con gli ordinari mezzi di prova; la fattura e l’estratto delle scritture contabili, pur idonei a ottenere il decreto, non costituiscono di per sé prova del credito quando questo sia contestato.
- La mancata comunicazione alle parti dell’assegnazione della causa a un altro giudice e del differimento d’ufficio a un’udienza non immediatamente successiva viola il contraddittorio e determina la nullità degli atti successivi dipendenti e della sentenza.
- Il meccanismo dello slittamento automatico dell’udienza non opera quando l’udienza celebrata non è immediatamente successiva a quella già fissata; in tale ipotesi il rinvio deve essere comunicato alle parti.
- La valutazione della specificità dei capitoli di prova e dell’attendibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se è sorretta da motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione soltanto quando il giudice abbia disatteso il regime legale di valutazione della prova; la mera contestazione dell’apprezzamento delle risultanze probatorie non è sufficiente.
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