Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio di appello nel quale la corte territoriale aveva dichiarato ammissibile una querela di falso, sospeso il giudizio e rimesso le parti davanti al Tribunale di Venezia fissando il termine per proporre la causa di falso. La società, quale parte soccombente su tale statuizione, ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo che la competenza territoriale sulla querela di falso non spettava al Tribunale di Venezia, ma al Tribunale di Palermo, luogo di residenza della controparte. La Corte di cassazione ha esaminato il criterio di individuazione della competenza nella querela di falso proposta avanti alla corte d'appello, richiamando il principio secondo cui, fuori dall'ipotesi di proposizione incidentale innanzi al tribunale, la competenza si determina con i criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., trattandosi di competenza territoriale inderogabile. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza di rimessione al tribunale competente ex art. 355 c.p.c. ha natura decisoria sulla competenza ed è dunque impugnabile con regolamento necessario di competenza.
La decisione
Il regolamento di competenza è stato accolto. La Corte ha dichiarato la competenza inderogabile del Tribunale di Palermo per la causa di falso, in quanto la parte contro cui era proposta la querela risiedeva a Palermo, e ha quindi cassato la determinazione della corte d'appello che aveva indicato il Tribunale di Venezia. È stato inoltre precisato che la causa potrà essere riassunta dinanzi al Tribunale di Palermo, anche per la decisione sulle spese del giudizio di regolamento. Le spese sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
richiamato come criterio di collegamento per individuare la competenza territoriale nella querela di falso proposta fuori dal tribunale
richiamato come criterio di collegamento per individuare la competenza territoriale nella querela di falso proposta fuori dal tribunale
l'ordinanza del giudice d'appello che rimette le parti davanti al tribunale ritenuto competente ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa al giudizio di falso
determinano la competenza territoriale inderogabile della causa di falso, in assenza di una specifica disciplina diversa
Massime di principio
- Quando la querela di falso non è proposta incidenter tantum davanti al tribunale, ma viene introdotta in altro giudizio, la competenza territoriale sulla causa di falso si individua secondo i criteri generali degli artt. 18 e 19 c.p.c., con carattere inderogabile.
- Nel giudizio di querela di falso, l'obbligo di intervento del pubblico ministero impedisce la derogabilità della competenza territoriale e esclude che essa possa essere attratta dalla causa di merito in mancanza di espressa previsione normativa.
- L'ordinanza del giudice d'appello che, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., rimette le parti al tribunale ritenuto competente per la causa di falso ha contenuto decisorio sulla competenza ed è impugnabile con regolamento necessario di competenza.
- Ai fini della competenza per la querela di falso, rileva il criterio di collegamento della residenza o domicilio della parte nei cui confronti la querela è proposta, non gli effetti della futura pronuncia sui rapporti sostanziali dedotti nel giudizio principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30534/2025 del 20/11/2025
- ordinanza_civile · 20 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30536/2025 del 20/11/2025
- ordinanza_civile · 20 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30540/2025 del 20/11/2025
- ordinanza_civile · 20 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30552/2025 del 20/11/2025
- ordinanza_civile · 20 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30566/2025 del 20/11/2025
- ordinanza_civile · 20 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30567/2025 del 20/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →