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Ordinanza

Ordinanza n. 2284/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione I, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro l’interdittiva antimafia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare dell’impresa destinataria dell’interdittiva antimafia. Dal testo emerge che l’interdittiva era stata precedentemente annullata con sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 68/2026, la cui efficacia è stata tuttavia sospesa dal Consiglio di Stato. L’appello cautelare è stato quindi fondato sulla necessità di riconoscere efficacia all’interdittiva e sulla rilevanza dei plurimi elementi di controindicazione posti a base della prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Lazio, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. In questa fase di cognizione sommaria ha ritenuto rilevante la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato l’interdittiva. Ha inoltre giudicato non illogica, non manifestamente abnorme e non irragionevole la prognosi di permeabilità mafiosa formulata dal Prefetto nell’esercizio del potere discrezionale, alla luce dei plurimi elementi di controindicazione esposti nel provvedimento. Nel bilanciamento degli interessi ha accordato prevalenza all’interesse pubblico a evitare il potenziale afflusso di fondi pubblici verso imprese controindicate ai fini antimafia, considerando anche l’oggetto sociale dell’impresa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza che aveva annullato un’interdittiva antimafia costituisce elemento rilevante nella valutazione dell’istanza cautelare proposta contro gli effetti dell’interdittiva.
  • La prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa non è manifestamente irragionevole quando sia sostenuta da plurimi elementi di controindicazione; il sindacato cautelare resta circoscritto alla verifica della non illogicità, della non manifesta abnormità e della non irragionevolezza della valutazione discrezionale.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico a impedire il potenziale afflusso di fondi pubblici verso imprese controindicate ai fini antimafia può prevalere sull’interesse dell’impresa alla sospensione degli effetti dell’interdittiva.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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