Ordinanza n. 2284/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione I, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro l’interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare dell’impresa destinataria dell’interdittiva antimafia. Dal testo emerge che l’interdittiva era stata precedentemente annullata con sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 68/2026, la cui efficacia è stata tuttavia sospesa dal Consiglio di Stato. L’appello cautelare è stato quindi fondato sulla necessità di riconoscere efficacia all’interdittiva e sulla rilevanza dei plurimi elementi di controindicazione posti a base della prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Lazio, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. In questa fase di cognizione sommaria ha ritenuto rilevante la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato l’interdittiva. Ha inoltre giudicato non illogica, non manifestamente abnorme e non irragionevole la prognosi di permeabilità mafiosa formulata dal Prefetto nell’esercizio del potere discrezionale, alla luce dei plurimi elementi di controindicazione esposti nel provvedimento. Nel bilanciamento degli interessi ha accordato prevalenza all’interesse pubblico a evitare il potenziale afflusso di fondi pubblici verso imprese controindicate ai fini antimafia, considerando anche l’oggetto sociale dell’impresa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza che aveva annullato un’interdittiva antimafia costituisce elemento rilevante nella valutazione dell’istanza cautelare proposta contro gli effetti dell’interdittiva.
- La prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa non è manifestamente irragionevole quando sia sostenuta da plurimi elementi di controindicazione; il sindacato cautelare resta circoscritto alla verifica della non illogicità, della non manifesta abnormità e della non irragionevolezza della valutazione discrezionale.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico a impedire il potenziale afflusso di fondi pubblici verso imprese controindicate ai fini antimafia può prevalere sull’interesse dell’impresa alla sospensione degli effetti dell’interdittiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 331/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →