Cassazione Penale, Ordinanza n. 14729/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino. Ha dedotto un unico motivo, denunciando motivazione illogica per asserito travisamento della prova. In concreto ha censurato la valutazione delle dichiarazioni del teste Dedja, sostenendo che i giudici di merito avrebbero male apprezzato tale fonte dichiarativa. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza mira sostanzialmente a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio e una diversa valutazione di attendibilità e credibilità del teste, prospettando elementi già esaminati dalla sentenza impugnata (scarsa conoscenza dell'italiano, discrasie con dichiarazioni predibattimentali, inverosimiglianze di alcuni passaggi, incertezze mnemoniche).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura non denunciasse un effettivo vizio di motivazione nei limiti consentiti in sede di legittimità, ma sollecitasse una rilettura del materiale probatorio e una diversa comparazione delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica della sua effettività, non manifesta illogicità, non contraddittorietà e compatibilità con gli atti specificamente indicati, senza possibilità di sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
- Non sono deducibili in cassazione censure che mirano soltanto a contestare la persuasività della motivazione o a prospettare una diversa valutazione delle prove, dell'attendibilità dei testimoni o della portata probatoria degli elementi acquisiti.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere utilizzato per sollecitare una nuova ricostruzione del fatto quando la prova contestata sia stata esaminata in modo completo e logicamente coerente dai giudici di merito.
- La mera critica alla valutazione di attendibilità di un teste, senza evidenziare una manifesta illogicità o una decisiva contraddizione della motivazione, non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14521/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14529/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14533/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14534/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14541/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14542/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →