Cassazione Penale, Sentenza n. 2732/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione per mancata verifica documentale della presunta distrazione di Euro 120.000, posta a base della condanna sulla sola relazione del curatore fallimentare senza acquisizione dei documenti contabili richiamati; 2) censura circa l'uso della mancata giustificazione da parte dell'imputato (diritto al silenzio) e deduzioni che alcuni beni indicati come mancanti fossero in realtà in possesso di terzi, in custodia, pignorati o venduti in precedenti esecuzioni, sicché non sarebbe provata la disponibilità materiale degli stessi da parte del Ciraolo e dovrebbe conseguentemente essere esclusa o ridotta la responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e probatoria la relazione del curatore ex art. 33 l.f., precisando che le relazioni e gli inventari del curatore possono essere utilizzati nel processo penale per ricostruire le vicende aziendali. Ha inoltre affermato che l'amministratore/fallito ha l'obbligo, nella procedura fallimentare, di fornire spiegazioni sulla destinazione dei beni e che il diritto al silenzio in sede penale non esonera da tale obbligo; la mancata fornizione di chiarimenti può costituire elemento di prova della distrazione/occultamento. Per i motivi di insufficiente specificazione e di mera riproposizione delle censure già esaminate, la Corte non ha accolto le doglianze difensive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La relazione redatta dal curatore ai sensi dell'art. 33 l.f. è un atto del fascicolo fallimentare utilizzabile come prova documentale nel processo penale per ricostruire le vicende amministrative e la sorte dei beni.
L'art. 87 richiede al fallito (o all'amministratore della società) l'obbligo di verità e la dimostrazione della destinazione dei beni, giustificando l'inversione dell'onere probatorio quando i beni aziendali non vengono rinvenuti.
Citato in relazione alla conseguenza di legge del rigetto del ricorso (la condanna alle spese processuali) e in generale alla disciplina del ricorso per cassazione; indica il riferimento normativo richiamato nella pronuncia.
Giurisprudenza della Cassazione (massime richiamate)
diverse pronunce citate nella sentenza (es. Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013)
La giurisprudenza consolidata sostiene che: a) le relazioni del curatore e gli inventari sono utilizzabili come prove; b) la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni può portare alla presunzione di distrazione; c) il dovere di cooperazione del fallito con la curatela è rilevante ai fini penali.
Massime di principio
- La relazione e gli inventari del curatore fallimentare sono ammessi come prove documentali anche nel processo penale e possono fondare una condanna se coerenti con il resto dell'emergenza probatoria.
- Nella procedura fallimentare l'amministratore/fallito ha l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni circa la destinazione dei beni; la sua omissione può essere valutata come elemento probatorio in tema di bancarotta fraudolenta.
- Il diritto al silenzio in sede penale non esime l'imprenditore dagli obblighi informativi nella procedura fallimentare; quindi il mancato apporto di informazioni utili al curatore non costituisce di per sé 'taciturnità' inviolabile.
- Per contestare efficacemente in sede di legittimità la valutazione del merito è necessario indicare specificamente e puntualmente gli atti processuali rilevanti e allegarli o riprodurli; censure generiche o riproposizioni di questioni già esaminate sono destinate a essere respinte.
- Se si sostiene che beni mancanti sono stati pignorati, venduti o dati in custodia, è indispensabile fornire documentazione precisa che identifichi quei beni e colleghi la loro sorte agli elementi dell'inventario fallimentare; senza ciò la ricostruzione difensiva è debole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2493/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2495/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2496/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2498/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2499/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2500/2022 del 24/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →