Cassazione Civile, Ordinanza n. 20954/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Gli eredi legittimi di un defunto hanno agito davanti al tribunale chiedendo la divisione dei beni ereditari, previa riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius in favore di uno dei figli, assumendo che tali attribuzioni avessero assorbito quasi tutto il patrimonio e leso la loro quota di legittima. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non assolto l'onere di allegazione e prova gravante sui legittimari; la corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato la falsa applicazione dei principi in tema di oneri di deduzione e prova nell'azione di riduzione, sostenendo che avevano già rappresentato in modo sufficientemente specifico e verosimile la lesione, indicando analiticamente le donazioni effettuate, la dispensa da collazione, i beni relitti e la sproporzione tra donatum e relictum, senza necessità di provare già in citazione l'effettiva entità monetaria della lesione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la corte territoriale avesse applicato in modo erroneo i principi sull'onere di allegazione del legittimario che agisce in riduzione. Ha chiarito che non è richiesto che la lesione di legittima sia già provata integralmente al momento della proposizione della domanda, ma solo che la domanda sia sorretta da una rappresentazione patrimoniale non pretestuosa e idonea a rendere verosimile la lesione, anche mediante elementi presuntivi. Poiché nel caso concreto tale allegazione era stata effettuata con indicazione delle donazioni e dei beni relitti, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché esamini il merito delle domande e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come regola di calcolo della quota di riserva, per evidenziare che la nozione di quasi totalità del patrimonio donato è compatibile con la rappresentazione di un donatum superiore al relictum e quindi con la verosimiglianza della lesione di legittima.
azione di riduzione
l'azione del legittimario non richiede, in sede di proposizione della domanda, la prova piena dell'effettiva lesione, ma una allegazione patrimoniale chiara e non pretestuosa idonea a renderla verosimile.
Cass. n. 9192/2017
viene menzionata come precedente che aveva espresso in passato un orientamento più rigoroso sugli oneri di deduzione e prova del legittimario.
Cass. n. 18199/2020
viene richiamata come precedente del più recente indirizzo di legittimità che ha precisato gli oneri del legittimario in riduzione.
Cass. n. 17926/2020
è espressamente citata per affermare che non serve indicare nella domanda l'entità monetaria della lesione, ma una rappresentazione patrimoniale che renda verosimile la lesione anche sulla base di presunzioni.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal legittimario con azione di riduzione, l'onere iniziale di deduzione non coincide con la prova integrale della lesione, ma con la necessità di allegare una rappresentazione patrimoniale complessiva che la renda plausibile e non meramente pretestuosa.
- La domanda di riduzione può essere adeguatamente sorretta dall'indicazione analitica delle liberalità effettuate dal de cuius e dei beni rimasti nel relictum, anche quando l'effettiva entità della lesione debba poi essere accertata nel merito secondo le regole ordinarie della prova.
- Quando il valore delle donazioni è allegato come tale da assorbire la quasi totalità del patrimonio, la deduzione della lesione di legittima è in linea di principio sufficiente a superare la soglia dell'ammissibilità/serietà della pretesa, dovendosi distinguere tale profilo dalla fondatezza sostanziale della domanda.
- Il giudice di merito non può confondere l'onere di allegazione necessario per introdurre l'azione con la prova piena del diritto azionato: la prima riguarda la serietà e verosimiglianza della pretesa, la seconda l'accertamento finale del merito.
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