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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42290/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Citton Massimo era stato condannato in abbreviato per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili obbligatori (art. 10 d.lgs. 74/2000) in relazione all'anno d'imposta 2014: secondo i giudici aveva distrutto o occultato le fatture originali e prodotto fatture 'artificiali' con importi inferiori per far corrispondere il volume d'affari dichiarato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge perché, avendo prodotto estratti conto bancari, il reddito poteva comunque essere ricostruito e quindi il reato non sarebbe configurabile; cita precedenti che escluderebbero il reato quando il risultato economico è accertabile sulla base di altra documentazione interna; (2) violazione di legge in ordine alla condanna alle spese processuali, sostenendo che la Corte territoriale aveva quantificato le sanzioni accessorie nel minimo e quindi non poteva legittimamente condannarlo alle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la giurisprudenza consolidata ammette la configurabilità dell'art. 10 anche quando per ricostruire il reddito è necessario acquisire documenti presso terzi; nel caso di specie la Corte d'appello ha motivato adeguatamente che è stato necessario acquisire fatture presso i clienti perché quelle esibite dall'imputato non erano veritiere. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: le pene accessorie erano già state indicate nella motivazione e nella sentenza di primo grado e confermate, per cui la condanna alle spese processuali è legittima. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili si configura non solo in caso di assoluta impossibilità di ricostruire il volume d'affari o il reddito, ma anche quando tale ricostruzione richiede un elevato grado di difficoltà e l'acquisizione di documenti presso terzi; la possibilità di integrare i dati 'aliunde' non esclude il reato se la situazione interna dell'azienda resta alterata.

  • art. 12 d.lgs. 74/2000

    Disciplina le sanzioni accessorie previste per i reati tributari; la Corte ha confermato l'applicazione delle sanzioni accessorie nella misura minima già indicata in motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma richiamata dall'impugnante per formulare i motivi di cassazione relativi a violazione di legge; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito delle censure secondo tale rimessione.

  • artt. 592 e 605 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla doglianza sulle spese; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché le pene accessorie erano già determinate in motivazione e non vi era contrasto che ostacolasse la condanna alle spese.

Massime di principio

  • Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) può sussistere anche se è poi possibile ricostruire il reddito tramite documentazione acquisita presso terzi: non è richiesta l'assoluta impossibilità di ricostruzione, ma un'elevata difficoltà o la necessità di ricorrere a fonti esterne.
  • La mera produzione di estratti conto bancari non esclude di per sé la sussistenza del reato se gli originali delle fatture sono mancanti, alterati o le fatture esibite dall'imprenditore risultano non veritiere rispetto a quelle in possesso dei clienti.
  • Per la difesa, in situazioni simili la strategia efficace è dimostrare che la documentazione interna e autonoma dell'impresa è sufficiente a ricostruire il reddito senza necessità di acquisizioni esterne, oppure provare l'assenza di alterazione/distruzione delle scritture obbligatorie.
  • In tema di sanzioni accessorie e spese processuali, la Corte valuta la coerenza tra motivazione e dispositivo: l'indicazione delle pene accessorie nella motivazione può legittimare la loro applicazione anche se non esplicitate diversamente nel dispositivo; le conseguenze economiche (spese, ammende) possono comunque essere confermate in caso di inammissibilità del ricorso.
  • La Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende quando ritiene che i motivi siano manifestamente infondati o redatti con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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