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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01728/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2011, relativo a sanzioni per violazioni degli obblighi del sostituto d'imposta. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo applicabile il regime del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, pur in presenza di violazioni riferite a periodi e obblighi diversi (nel 2009 violazioni IRAP e IVA; nel 2011 violazioni inerenti ai sostituti d'imposta). L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come violazioni della stessa indole fatti riferiti a società diverse e a obblighi tributari differenti, senza verificare l'effettiva identità sostanziale delle violazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio. Ha affermato che, per applicare la progressione sanzionatoria e il cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, occorre un'unicità finalistica della condotta oppure, in alternativa, per le violazioni della stessa indole, una reale identità sostanziale tra le violazioni, da valutarsi in base alle disposizioni violate, alla natura dei fatti, ai motivi e alle modalità dell'azione. Poiché la CTR si era limitata a constatare negativamente la diversità delle violazioni senza spiegare in positivo perché esse fossero della stessa indole, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997

    La progressione sanzionatoria e il cumulo giuridico richiedono, a seconda dei casi, l'unicità finalistica della condotta oppure, per le violazioni della stessa indole, una effettiva sostanziale identità tra violazioni delle medesime o di diverse disposizioni, valutata in base a natura dei fatti, motivi e modalità dell'azione.

  • art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997

    Le violazioni della stessa indole comprendono quelle delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che presentino profili di sostanziale identità per natura dei fatti, motivi determinanti o modalità dell'azione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • Il beneficio del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie non può essere riconosciuto in modo apodittico, ma richiede una verifica concreta dei presupposti normativi applicabili al caso specifico.
  • Le violazioni tributarie possono essere considerate della stessa indole solo quando vi sia una sostanziale identità tra i fatti costitutivi, i motivi e le modalità dell'azione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla natura sanzionatoria degli atti.
  • Quando il giudice di merito applica l'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve motivare in positivo sulla sussistenza dell'unicità finalistica o della stessa indole delle violazioni; una motivazione solo negativa o assertiva è insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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