Cassazione Civile, Ordinanza n. 15275/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi all'ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011. La CTR della Lombardia, pur rigettando l'appello e confermando la legittimazione passiva della società concessionaria della riscossione, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore della CTP di Cuneo, in base alla sede della concessionaria. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sulla competenza territoriale del processo tributario, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva applicato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs. 546/1992, per la quale, nelle controversie contro concessionari o soggetti iscritti all'albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997, la competenza va radicata nel luogo in cui ha sede l'ente locale impositore/concedente, non già presso la sede del concessionario. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 4 e 11 d.lgs. 504/1992 e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR aveva individuato erroneamente la società concessionaria come ente impositore, nonostante gli avvisi fossero stati emessi dal Comune e indicassero Bergamo come giudice territorialmente competente. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, cassando la sentenza e dichiarando la competenza territoriale della CTP di Bergamo, con rinvio alla medesima in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR nella parte in cui aveva individuato la competenza territoriale in favore della CTP di Cuneo e ha affermato che, nelle controversie relative ai tributi locali e ai soggetti concessionari della riscossione, il criterio di radicamento della competenza territoriale è quello della sede dell'ente locale impositore/concedente. Conseguentemente ha dichiarato competente la Commissione tributaria di primo grado di Bergamo e le ha rimesso la causa, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156/2015; e nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156/2015
la norma sulla competenza territoriale, come dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui ancorava la competenza alla sede del concessionario o del soggetto iscritto all'albo, deve essere letta nel senso che la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale impositore/concedente
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo per censurare la declaratoria di incompetenza territoriale, ma non costituisce il fulcro della decisione
richiamato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza di mutamenti sopravvenuti rispetto alla competenza; la Corte osserva che le declaratorie di illegittimità costituzionale si applicano ai processi in corso e non sono soggette al limite dell'art. 5 c.p.c.
individua i soggetti iscritti all'albo dei concessionari, ma non è il criterio di radicamento della competenza territoriale nelle controversie sui tributi locali
nel sistema ICI attribuisce al comune il ruolo di ente preposto all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta, con eventuale affidamento al concessionario di mere attività esecutive
richiamato insieme all'art. 4 d.lgs. 504/1992 nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione decisoria
richiamato per la cassazione con decisione nel merito limitata alla declaratoria di competenza territoriale
richiamato per la rimessione della causa al giudice tributario territorialmente competente
art. 360, comma 1, nn. 2, 3 e 5 c.p.c.
norme processuali invocate a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 9, comma 1, lettera b), d.lgs. 156/2015
richiamato come norma che ha sostituito il testo dell'art. 4 d.lgs. 546/1992, ma la sostituzione non ha mutato il principio applicato dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale
Massime di principio
- Nelle controversie relative a tributi locali promosse contro concessionari della riscossione o soggetti iscritti all'albo ex art. 53 d.lgs. 446/1997, la competenza territoriale del giudice tributario va radicata nel luogo in cui ha sede l'ente locale impositore o concedente, non nella sede del concessionario.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sulla competenza territoriale si applica ai processi in corso e prevale sul limite generale di cui all'art. 5 c.p.c., trattandosi di effetto immediato della pronuncia costituzionale.
- Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente nelle liti sui tributi locali, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale tra contribuente ed ente impositore, poiché il concessionario della riscossione opera come longa manus dell'ente locale.
- Se il primo motivo di ricorso sulla competenza territoriale è accolto e consente la decisione sulla questione, restano assorbite le censure ulteriori che investono il merito della stessa questione di competenza o l'omesso esame di fatti decisivi.
- Nel sistema dell'ICI, il comune è l'ente titolare delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo; l'eventuale concessionario svolge funzioni delegate che non lo trasformano nell'ente impositore.
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