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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20564/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p. sostenendo l'emergere di nuove prove a suo favore. L'istanza mirava a dimostrare che l'investimento attribuito a Blanda nel marzo 2011 non era andato a buon fine (quindi non vi sarebbe stata la fittizia attribuzione di titolarità della Spurghi s.r.l.), contestando la valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto inidonee le nuove prove. In particolare il ricorrente ha dedotto: 1) errore motivazionale circa l'esistenza del presunto investimento andato a buon fine; 2) illegittimità della valutazione della Corte che si è concentrata sull'attendibilità delle dichiarazioni dei testi (Blanda Alberto e Blanda Edoardo) travalicando la verifica di ammissibilità e toccando il merito; 3) rilevanza della documentazione prodotta (contratti di locazione, bilanci) che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe che la Spurghi non fosse proprietaria di immobili e fosse alimentata da risorse proprie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione del difensore: l'avv. che ha proposto il ricorso non era munita di procura speciale ex art. 122 c.p.p. necessaria per impugnare il provvedimento che aveva rigettato l'istanza di revisione. La Corte ha ritenuto che la procura speciale rilasciata per proporre l'istanza di revisione non si estende automaticamente agli eventuali gradi successivi salvo espressa indicazione. Perciò non è stata esaminata nel merito la questione della rilevanza o meno delle nuove prove. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulla revisione per sopravvenienza di prove; il ricorrente la invoca per proporre nuovi elementi probatori volti a ottenere esito liberatorio.

  • art. 12-quinquies, primo comma d.l. 306/1992 conv. con modificazioni nella L. 356/1992

    Norma sostanziale richiamata quale fattispecie penale contestata al ricorrente: attribuzione fittizia di titolarità di azienda (reato oggetto del giudicato).

  • art. 571, comma 3, cod. proc. pen.

    Citata dalla Corte come fondamento del principio per cui la legittimazione ad impugnare è del "difensore dell'imputato" e richiede, nei casi particolari come la revisione, la procura speciale ad hoc per la proposizione del ricorso.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla necessità della procura speciale per atti processuali specifici: la procura rilasciata per l'istanza di revisione non si presume estesa all'impugnazione successiva se non espressamente indicato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e, in casi determinati, il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di impugnativa dichiarata inammissibile; applicata per liquidare la sommaria sanzione di Euro 3.000,00.

  • Cass. sent. 13 giugno 2000 n.186

    Giurisprudenza richiamata come parametro per valutare l'assenza di colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione e per la liquidazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione avverso il rigetto di una istanza di revisione è necessario che il difensore sia munito di procura speciale specifica per l'impugnazione; l'assenza di detta procura comporta inammissibilità procedurale indipendentemente dal merito delle argomentazioni.
  • La distinzione tra questioni di ammissibilità e merito è cruciale: la Corte verifica preliminarmente la legittimazione e l'osservanza dei requisiti formali (compresa la procura) prima di esaminare la rilevanza delle nuove prove.
  • Le nuove prove invocate in revisione devono essere tali da poter ragionevolmente determinare l'esito liberatorio della pregressa sentenza; la loro mera proposizione non basta se non è dimostrata la concreta idoneità a scalfire il giudicato.
  • La procura speciale rilasciata per un atto (es. istanza di revisione) non si presume estesa agli atti successivi (es. ricorso in cassazione) salvo espressa indicazione della volonta' del cliente in tal senso: occorre verificare sempre il contenuto formale della procura.
  • Il mancato rispetto dei requisiti formali può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese e versamento alla Cassa delle Ammende); pertanto, prima di proporre impugnazioni ulteriori occorre una verifica preventiva delle formalità.
  • Quando si ritengono rilevanti documenti o dichiarazioni nuovi, è utile specificarne chiaramente nel ricorso la concreta incidenza sul convincimento giudiziario precedente, evidenziando perché le prove nuove, singolarmente o congiuntamente, possano determinare l'esito liberatorio richiesto.

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