Cassazione Penale, Ordinanza n. 05330/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso è proponibile solo nei limiti consentiti dall'art. 448 c.p.p. e che nel caso concreto non risulta alcuna evidenza di cause di proscioglimento. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza del giudice dell'udienza preliminare di applicazione della pena. La Corte rileva che l'impugnazione è stata introdotta per motivi diversi da quelli consentiti contro tale tipo di decisione, poiché non emerge l'evidenza di cause di proscioglimento. In sostanza, il ricorrente ha contestato la sentenza di patteggiamento fuori dai limiti previsti dall'art. 448 c.p.p., ma dal testo non risultano ulteriori doglianze specifiche.
Norme richiamate
Il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è ammissibile solo per i motivi consentiti dalla norma; non è possibile proporre censure diverse, salvo l'evidenza di cause di proscioglimento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena l'impugnazione per cassazione è ammessa solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448 c.p.p.
- In assenza di un'evidenza di cause di proscioglimento, il ricorso avverso il patteggiamento proposto per motivi non consentiti è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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