Cassazione Penale, Ordinanza n. 06890/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata alcuna pronuncia di merito sulla dedotta prescrizione, assorbita dall'inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Nel merito del ricorso veniva dedotta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tuttavia la Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato proposto tardivamente: dalla data di deposito della sentenza d'appello, applicando il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione e poi il termine di 45 giorni per impugnare ex art. 585, lett. c), c.p.p., il termine finale risultava scaduto il 10 luglio 2025, mentre il ricorso era stato presentato il 23 luglio 2025.
Norme richiamate
richiamato per la determinazione del termine di impugnazione successivo al deposito della motivazione; nel caso concreto il termine è stato calcolato decorrendo dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione stessa, con conseguente tardività del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile, a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi dedotti.
- Quando l'impugnazione è tardiva, la Corte non esamina il motivo sostanziale relativo all'estinzione del reato per prescrizione.
- Ai fini della tempestività del ricorso, il termine per impugnare decorre secondo la disciplina dell'art. 585, lett. c), c.p.p., anche in relazione alla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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