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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13395/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della liquidazione del compenso arbitrale disposta dalla Corte d'appello di Napoli in reclamo avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale; questione centrale se, ai fini della determinazione del compenso spettante agli arbitri (applicando il DM 20/7/2012 n.140), il valore della controversia debba essere determinato sulla base della somma domandata (petitum) o sulla somma effettivamente attribuita con il lodo (decisum). I ricorrenti deducevano altresì errori nella valutazione della pluralità delle parti, della conciliazione parziale e della necessità di maggiorazioni e rimborso spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che per la liquidazione del compenso agli arbitri, la prestazione degli stessi vada qualificata come attività "stragiudiziale" ai sensi dell'art.3 del DM n.140/2012; di conseguenza il valore della controversia si determina in base alla domanda (petitum) e non in base alla somma attribuita con il lodo (decisum). È stata cassata la decisione della Corte d'appello che aveva fatto riferimento alla somma attribuita (73.342,55 euro) e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per la rideterminazione del compenso secondo l'art.3 del DM 140/2012. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • DM 20/7/2012 n.140

    Art.3: l'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente...; Art.5, comma 1: nei giudizi per pagamento somme, anche a titolo di danno, il valore della controversia si determina sulla base della "somma attribuita alla parte vincitrice e non della somma domandata"; Art.6, comma 1: "Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse"

    La Corte ha ritenuto che l'art.3 (attività stragiudiziale) sia la norma applicabile al compenso degli arbitri; l'art.5, comma 1 (riferito ai giudizi per pagamento somme) non si applica agli arbitri ma agli avvocati in attività giudiziale; l'art.6, comma 1 va interpretato come riferito al compenso degli avvocati davanti agli arbitri e non come deroga al criterio del valore basato sulla domanda per gli arbitri

  • Art. 814 c.p.c.

    Richiamato come base normativa che attribuisce al Presidente del Tribunale la competenza a liquidare i compensi arbitrali (procedura di determinazione del compenso degli arbitri)

  • Art.10 c.p.c. (criteri per la determinazione del valore)

    Richiamato come principio generale secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda (petitum), criterio che deve presidiare anche la determinazione a priori del valore ai fini delle tariffe stragiudiziali

  • Cass. Sezioni Unite 25045/2016

    Precisa che le ordinanze delle Corti d'appello in materia di determinazione del compenso arbitrale sono rimediabili in cassazione e fornisce principi sulla giurisdizionalizzazione dell'arbitrato; la Corte ha richiamato il precedente per escludere l'inammissibilità del ricorso

  • Precedenti di Cassazione (es. 8247/2009, 6513/2000, 480/1998, 11664/1993)

    Giurisprudenza consolidata che determina il valore rilevante per la liquidazione del compenso arbitrale sulla base della domanda proposta agli arbitri (petitum) e non sul risultato finale del decisum; tali precedenti sono stati richiamati e confermati

Massime di principio

  • Quando il compenso riguarda arbitri (attività degli arbitri), si applicano i criteri dell'attività stragiudiziale (art.3 DM 140/2012): il valore rilevante tende a essere determinato sulla base della domanda (petitum) e non del decisum
  • La disposizione che tempera il criterio del valore al "decisum" (art.5 DM 140/2012 riferita ai giudizi per pagamento somme) si applica all'attività giudiziale degli avvocati e non può essere estesa agli arbitri per giustificare una determinazione ex post del valore
  • In presenza di lodo rituale emesso prima dell'entrata in vigore di normative successive, va applicato il DM in vigore ratione temporis; i precedenti di legittimità che hanno stabilito il criterio del petitum restano vincolanti
  • Le decisioni delle corti d'appello in materia di liquidazione del compenso arbitrale hanno natura decisoria e sono impugnabili in Cassazione
  • In casi analoghi, se la Corte di merito ha liquidato il compenso basandosi sul decisum, il rimedio corretto è la cassazione con rinvio per nuova liquidazione conforme ai criteri del DM stragiudiziale applicabile

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