Sentenza del 10/01/2025 n. 51 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Deducibilità dei costi sostenuti (compresa l'I.V.A.) anche qualora afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, purchè si tratti di costi inerenti all'attività d'impresa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla deducibilità dei costi sostenuti (compresa l'I.V.A.) relativi a operazioni soggettivamente inesistenti: se tali costi possano essere ammessi in deduzione anche quando l'acquirente era consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, e quali limiti valgano (principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza/determinabilità; esclusione per costi relativi a beni/servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo).
La decisione
La Corte di Cassazione (sez. V, ord. 15/10/2024 n. 26786) ha ritenuto che i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono, in linea di principio, deducibili (compresa l'I.V.A.) anche se l'acquirente era consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, purché i costi siano inerenti all'attività d'impresa e rispettino i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. Sono invece esclusi dalla deduzione i costi che contrastano con detti principi oppure quelli relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo. In sostanza il ricorso del contribuente è stato accolto nella parte in cui si afferma la deducibilità salvo le eccezioni indicate.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986)
Applicazione e richiamo ai principi di inerenza, competenza, certezza e determinabilità quale criterio per valutare la deducibilità dei costi; i costi inerenti all'attività d'impresa possono essere dedotti se rispettano tali principi.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (normativa IVA)
Riconoscimento della deducibilità dell'IVA afferente a costi inerenti all'attività d'impresa anche quando le operazioni sono soggettivamente inesistenti, salvo il contrasto con i principi sostanziali o l'impiego dei beni/servizi per delitti intenzionali.
Cass. sez. V, ord. 15/10/2024 n. 26786
ordinanza 15/10/2024 n. 26786
La Corte ha chiarito che la mera consapevolezza dell'acquirente circa la fraudolenza non è di per sé sufficiente a escludere la deducibilità; occorre verificare l'effettività e l'inerenza del costo e l'eventuale collegamento diretto con la commissione di un delitto non colposo.
Massime di principio
- La consapevolezza dell'acquirente circa la natura fraudolenta dell'operazione non è automaticamente ostativa alla deducibilità: il criterio decisivo è il rispetto dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
- Per essere deducibili (IVA compresa) i costi devono essere effettivamente sostenuti e strumentali all'attività d'impresa; la documentazione e la prova dell'effettività restano rilevanti.
- Se l'amministrazione fiscale vuole negare la deducibilità deve dimostrare che i costi violano i principi indicati oppure che i beni/servizi sono stati utilizzati direttamente per la commissione di un delitto intenzionale.
- I costi relativi a beni o servizi impiegati direttamente per commettere reati non colposi sono esclusi dalla deduzione e dalla detrazione IVA.
- In pratica, in casi dubbi è utile documentare con cura la corrispondenza tra il costo e l'attività aziendale (prove dell'effettività, contratti, consegne, utilità economica) per sostenere la deducibilità davanti all'amministrazione o al giudice.
- La decisione sottolinea la separazione tra profili fiscali e profili penali: la sussistenza di responsabilità penale non rende automaticamente insuscettibile di deduzione il costo, ma può integrare un elemento probatorio rilevante se dimostra l'impiego diretto per il reato.
Testo integrale
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