Cassazione Penale, Sentenza n. 36194/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva respinto la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio disposto dai Carabinieri Forestali il 5 novembre 2022 e convalidato il 7 novembre 2022. Oggetto del sequestro: un fucile semiautomatico marca Eienelli dotato di un apparato che consentiva l'alloggiamento di un caricatore con numero di cartucce superiore a due. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) mancava prova che stesse esercitando attività venatoria con mezzi non consentiti, dato che era vicino alla sua auto a consumare un panino e il caricatore non era installato ma in una borsa separata; (2) l'arma non era nella sua immediata disponibilità essendo dentro l'autovettura mentre lui era all'esterno; (3) vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alle esigenze che giustificavano il sequestro cautelare (art. 125 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure sui primi due motivi, osservando che la nozione di esercizio dell'attività venatoria comprende anche atti preparatori e la predisposizione dei mezzi e che la circostanza concreta (il ricorrente trovato con una giacca predisposta a cartuccera contenente 21 cartucce e l'arma nell'autovettura con il dispositivo idoneo a caricare piu di due cartucce) era idonea a giustificare il sequestro probatorio nella presente fase cautelare. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento impugnato, dato che il sequestro era finalizzato a verificare se l'arma fosse stata utilizzata immediatamente prima del rinvenimento, verifica rilevante ai fini della valutazione della gravità del reato provvisoriamente contestato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse adeguata in relazione alle esigenze istruttorie che giustificavano il sequestro probatorio
Norma applicata per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- In fase cautelare il sequestro probatorio finalizzato all'accertamento dell'uso di un'arma può essere giustificato anche da elementi indiziari relativi ad atti preparatori e alla presenza di accessori o munizioni, non richiedendo l'effettiva cattura o uccisione di selvaggina per configurare 'esercizio dell'attività venatoria'.
- La disponibilità immediata dell'arma non è sempre necessaria per giustificare il sequestro: la presenza di parti o accessori idonei a rendere l'arma piu' pericolosa e di munizioni nelle immediate vicinanze può sufficiente a fondare il provvedimento cautelare nella fase istruttoria.
- Le censure sulla motivazione del provvedimento cautelare devono dimostrare una carenza effettiva e rilevante ai fini della decisione: motivazioni che esplicitano la necessità di accertamenti istruttori sono in genere ritenute adeguate.
- In sede di impugnazione cautelare, se i motivi sono manifestamente infondati la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare sanzioni pecuniarie e spese processuali ex art. 616 c.p.p.
- La nozione di 'esercizio dell'attività venatoria' comprende anche gli atti preliminari e la predisposizione dei mezzi; pertanto, valutare il contesto fattuale (tempo, luogo, accessori e munizioni) è determinante per la legittimità di misure cautelari su armi
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