Ordinanza n. 1454/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, n. 1650 del 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio, chiedendone la riforma. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di censura, ma l’appello riguardava il sistema delineato dal decreto ministeriale n. 1115 del 2025, ritenuto dalla ricorrente presumibilmente illegittimo. Erano parti appellate il Ministero dell’università e della ricerca e l’Università degli studi di Padova; Cineca e due candidate controinteressate non si sono costituite.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR, ampiamente motivata, resistesse alle censure formulate. Ha ricordato che la tutela cautelare richiede la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, il sistema contestato, delineato dal decreto ministeriale n. 1115 del 2025, non è apparso prima facie illogico o irragionevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
decreto ministeriale n. 1115 del 2025
Atto ministeriale che ha delineato il sistema contestato; al sommario esame cautelare il sistema non è apparso prima facie illogico o irragionevole.
Massime di principio
- L’accoglimento della domanda cautelare richiede la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la mancanza o insufficienza di uno dei due presupposti impedisce la concessione della misura.
- Nella fase cautelare, il giudice valuta sommariamente la plausibilità della censura: un sistema amministrativo non può essere sospeso quando, allo stato degli atti, non appaia prima facie illogico o irragionevole.
- Un’ordinanza cautelare di primo grado ampiamente motivata resiste all’appello cautelare quando le censure non evidenzino elementi idonei a superarne la motivazione e la valutazione sommaria.
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