Cassazione Penale, Sentenza n. 35920/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, semi-libertà o detenzione domiciliare. Il ricorrente, tramite il difensore, ha denunciato apparente contraddittorietà, illogicità e insufficiente motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'affidamento in prova, rilevando elementi positivi nella relazione dell'Uepe (disponibilità al dialogo, riconoscimento del contesto, disponibilità lavorativa e volontariato, sostegno familiare) che avrebbero giustificato una prognosi favorevole per il reinserimento sociale.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e priva di vizio logico la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che aveva escluso l'affidamento in prova per la «superficialità» dell'atteggiamento del condannato e la mancata avvio di una revisione critica dei comportamenti. Il provvedimento ha valorizzato anche informazioni di polizia, la mancanza di attività lavorativa stabile e la persistenza di mezzi di sostentamento dalla famiglia con precedenti. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, pur non essendo richiesta una completa rielaborazione del passato, deve emergere l'avvio di un processo critico; in mancanza di ciò il rigetto è legittimo, e può essere giustificato anche dal lungo periodo residuo di pena e dalla necessità di ulteriore osservazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
presente nel testo come riferimento alla detenzione domiciliare in corso
Indica la procedura di detenzione domiciliare già in corso per il ricorrente; contestualizza lo stato detentivo da cui scaturisce la domanda di misura alternativa
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
norma invocata per il motivo di impugnazione (apparenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione)
Regola il motivo di ricorso per cassazione relativo a vizi di motivazione; utilizzata dal ricorrente per censurare l'ornidanza impugnata
Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai)
citata nel testo come principi di riferimento
Principio: per l'accesso all'affidamento in prova è necessaria una prognosi favorevole e l'emersione di elementi positivi che attestino l'avvio di un processo di rieducazione; la gravità del reato è punto di partenza ma va integrata dalla valutazione della condotta successiva
Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto)
citata nel testo come precedenti
Principio: non è richiesta la prova piena di una completa revisione critica, ma deve comunque risultare che tale processo sia stato almeno avviato; la mancanza di senso critico può giustificare il diniego
Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, Foti)
Principio della gradualità: il Tribunale può ritenere necessario un periodo ulteriore di osservazione o ulteriori esperienze premiali prima di concedere misure alternative, specialmente quando il fine pena è lontano
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova è essenziale che, oltre all'assenza di elementi negativi, emergano elementi positivi concreti che consentano una prognosi favorevole; non è sufficiente la sola disponibilità lavorativa o il sostegno familiare.
- La relazione dell'Uepe è centrale: il giudice valuta non solo i dati positivi ma anche il grado di «revisione critica» del condannato; l'assenza di segni di rielaborazione del comportamento può legittimare il rigetto.
- La gravità del reato e gli antecedenti di polizia influiscono sul giudizio prognostico; reati sintomatici di rilevante capacità a delinquere rendono più stringente la prova dell'avvio del percorso rieducativo.
- Il Tribunale può richiedere un periodo supplementare di osservazione o esperienze premiali quando il fine pena è lontano: la gradualità nella concessione dei benefici è una valutazione ammessa e razionale.
- Elementi positivi (lavoro, volontariato, sostegno familiare) sono rilevanti ma non dispositivi; devono essere accompagnati da evidenze di cambiamento personale per rendere idonea la misura alternativa.
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