Cassazione Penale, Sentenza n. 20331/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto volto a censurare la sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso contro la condanna in appello per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.). Il ricorrente denunciava che la Corte di cassazione non avrebbe trattato né valutato il punto 12 del ricorso per cassazione, col quale si deduceva un vizio di motivazione per palese travisamento della prova: Davigo aveva infatti spiegato di aver sconsigliato a Storari di rivolgersi alla procedura ordinaria (al Procuratore generale) non per inaffidabilità soggettiva del Procuratore generale, bensì per il concreto rischio che il plico riservato sarebbe comunque finito nelle mani di due consiglieri del CSM indicati dalle dichiarazioni di Amara (tra cui il dr. Ardita), cioè destinatari per regolamento della Prima Commissione. Si sosteneva inoltre che l'omesso esame di tale motivo aveva impedito la valutazione della scriminante putativa dell'art. 51 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore di fatto rimediabile ex art. 625‑bis c.p.p. sia un errore percettivo e non ricorra nel caso in esame, perché il fatto decisivo valorizzato nella motivazione (la consapevolezza di Davigo che la via istituzionale fosse quella corretta e che egli avesse sconsigliato di percorrerla per ragioni soggettive, indicato dallo stesso Davigo in dibattimento) è dato processuale accertato e correttamente percepito. La Corte ha inoltre chiarito che il motivo censurato era stato considerato e assorbito nella motivazione: la Corte di cassazione ha valutato anche la contestata evenienza che il Procuratore generale avrebbe dovuto inviare il plico al Comitato di Presidenza e alla Prima Commissione (in base alla normativa secondaria), ma ha ritenuto quella possibilità ipotetica e non tale da giustificare lo sviamento dalla via istituzionale. Infine la Corte ha esaminato e respinto i rilievi sulla configurabilità della scriminante putativa (art. 51 c.p.) e sull'eventuale errore sul dato normativo (art. 47, comma 3, c.p.), ritenendo che la consapevolezza dell'illiceità della scelta escludeva la scriminante.
Norme richiamate
reato di rivelazione di segreti d'ufficio
Norma sostanziale contestata in grado di merito: la condotta di Davigo è stata ritenuta configurabile come rivelazione di segreti d'ufficio quale extraneus che induce l'intraneus a rivelare atti coperti da segreto.
scriminante dell'adempimento del dovere (anche in ipotesi putativa)
La Corte ha valutato e escluso la configurabilità della scriminante putativa, perché il ricorrente era consapevole della illiceità della scelta di non seguire la via istituzionale; tale consapevolezza rende incompatibile la scriminante.
art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106
compito del Procuratore generale di acquisire dati per verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale
Norma richiamata per indicare quale fosse la via istituzionale corretta (ricorso al Procuratore generale) per risolvere contrasti inerenti all'esercizio dell'azione penale e all'iscrizione delle notizie di reato.
rimedio per errore di fatto
Definisce il perimetro dell'errore di fatto rettificabile: si tratta di un errore percettivo nelle risultanze processuali; la Corte ha ritenuto che nel caso espresso si fosse di fronte a valutazioni e a fatti correttamente percepiti, non a un errore percettivo.
richiamato nella sentenza in relazione alla segretazione degli atti
Richiamato per evidenziare che la segretazione degli atti investigativi ha rilievo primario e che le disposizioni secondarie non garantivano un accesso automatico del CSM agli atti segretati.
errore sul fatto o sulla norma invocato in difesa
Valutata la possibilità che il ricorrente avesse agito in base a un errore di diritto rilevante; la Corte ha escluso tale errore giuridico, ritenendo che il ricorrente conoscesse il percorso istituzionale e non potesse appellarsi a un errore normativo giustificativo.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (ex art. 625‑bis c.p.p.) è ammesso solo per errori percettivi nelle risultanze processuali: non è idoneo a correggere valutazioni fondate su fatti correttamente percepiti.
- L'omessa o insufficiente valutazione di un motivo è rilevante solo se l'omissione dipende da un effettivo errore di percezione e se il motivo omesso sarebbe stato decisivo (rapporto di causalità necessario con una diversa decisione).
- Se il dato decisivo su cui si fonda la decisione è un fatto processuale accertato e non contestato (per es. una dichiarazione resa dallo stesso imputato in dibattimento), la relativa valutazione è insindacabile con il ricorso straordinario per errore di fatto.
- Quando la Corte dichiara che un elemento è 'assorbente' o 'decisivo', significa che quello specifico fatto rende ininfluenti altre ragioni alternative: le questioni accessorie possono essere ritenute assorbite e dunque non decisive per capovolgere la decisione.
- La scriminante putativa dell'adempimento del dovere (art. 51 c.p.) richiede che l'agente avesse un ragionevole convincimento della liceità della condotta; la consapevolezza della corretta via istituzionale esclude normalmente la scriminante putativa.
- I profili normativi secondari (es. circolari, regolamenti interni) possono influire sulla valutazione della 'automaticità' di una trasmissione di atti, ma se la normativa primaria attribuisce discrezionalità (es. al Procuratore generale) la mera possibilità ipotetica di divulgazione non giustifica lo sviamento dalla procedura ordinamentale.
- Nel proporre un rimedio straordinario, è essenziale dimostrare in modo puntuale che l'errore era percettivo e decisivo: critiche meramente valutative o alternative ricostruzioni dei fatti difficilmente ottengono accoglimento.
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