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Sentenza

Sentenza n. 5975/2026 - Napoli, Sezione 6

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA ED ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI del provvedimento comunicato in data 12 luglio 2026, avente a oggetto l’archiviazione dell’istanza n. -OMISSIS- con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha revocato il nulla osta e archiviato la procedura relativa alla lavoratrice -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202605957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato domestico e revoca del nulla osta per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice e datrice)

Prevale il privato

La controversia

La lavoratrice cittadina filippina e la datrice di lavoro hanno impugnato il provvedimento comunicato il 12 luglio 2026, relativo alla pratica di nulla osta per lavoro domestico subordinato. Il nulla osta era stato rilasciato il 25 aprile 2026, il visto il 20 maggio e la lavoratrice era regolarmente entrata in Italia; la datrice aveva comunicato ospitalità e assunzione il 27 giugno 2026 e denunciato all’INPS il rapporto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 27 giugno, il 29 giugno. Le ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 22, commi 5-ter, 6 e 6-bis, e 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998, non imputabilità del ritardo e vizi istruttori e di travisamento, perché l’Amministrazione avrebbe applicato automaticamente la decadenza senza valutare l’assunzione già avvenuta, l’estraneità della lavoratrice e l’affidamento nelle indicazioni del CAF/patronato, nonché i tempi degli adempimenti per l’idoneità alloggiativa; (2) violazione degli artt. 6, comma 1, lett. b), 10-bis e 18 l. 241/1990, per omesso preavviso e mancato soccorso istruttorio; (3) violazione di proporzionalità, buona fede, affidamento e leale collaborazione, per l’irragionevolezza della misura nonostante la serietà dell’offerta e la volontà di proseguire il rapporto. Dopo l’avvio delle pratiche presso Comune e ASL nei primi giorni di luglio, l’idoneità alloggiativa è stata attestata il 16 settembre 2026; la datrice aveva chiesto il riesame in autotutela già il 13 luglio.

La decisione

Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso e annullato l’archiviazione del 12 luglio 2026. Ha ritenuto decisivi e assorbenti l’effettiva assunzione anteriore al provvedimento, comprovata dalla denuncia INPS del 29 giugno e dalla comunicazione di assunzione del 27 giugno, e la condotta diligente della datrice, che aveva seguito gli adempimenti per ottenere l’idoneità alloggiativa e chiesto tempestivamente il riesame. La clausola di non imputabilità dell’art. 22, comma 5-ter, esclude un automatismo fondato sulla sola scadenza del termine: occorre verificare le cause del ritardo e se il rapporto sia stato avviato in base al comma 6-bis. Nel caso concreto il ritardo dipendeva dall’affidamento nelle indicazioni dell’intermediario e la lavoratrice era estranea alla gestione telematica e ai tempi degli uffici; l’Amministrazione non poteva quindi archiviare senza adeguata istruttoria, contraddittorio e soccorso istruttorio. Gli ulteriori profili sono stati assorbiti. È stato ordinato allo Sportello Unico di riattivare e riesaminare il procedimento, consentendo l’acquisizione del contratto e gli adempimenti conseguenti, tenendo conto dell’assunzione comunicata all’INPS, dell’idoneità alloggiativa nel frattempo conseguita e della persistente volontà delle parti di dare esecuzione al rapporto. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    la mancata trasmissione telematica del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione nel termine di quindici giorni dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale previsto dal successivo comma 6 comporta la revoca del nulla osta «salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore».

    La revoca non può essere applicata automaticamente per il solo mancato invio entro il termine: l’Amministrazione deve verificare se il ritardo sia dipeso da cause non imputabili al lavoratore.

  • art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998

    Al contempo, il comma 6-bis del medesimo art. 22 stabilisce espressamente che «Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale».

    La disciplina consente di iniziare l’attività lavorativa prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno; l’Amministrazione deve accertare se le parti si siano avvalse di tale facoltà.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    A fronte di tale univoco quadro fattuale e documentale, l'Amministrazione non poteva legittimamente arrestarsi al rilievo automatico del mancato caricamento informatico del contratto, omettendo il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il soccorso istruttorio, né tantomeno poteva far ricadere sulla lavoratrice — del tutto estranea alla gestione telematica della procedura e ai tempi istruttori del Comune e della ASL — le conseguenze preclusive di un ritardo a lei certamente non imputabile ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998.

    Prima di archiviare la procedura sulla base del mancato caricamento del contratto, l’Amministrazione doveva consentire il contraddittorio mediante il preavviso e valutare gli elementi integrativi pertinenti.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendone i presupposti di legge.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo la trattazione in camera di consiglio e l’audizione delle parti.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta o l’archiviazione della pratica per mancata trasmissione telematica del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998 non può derivare automaticamente dalla sola scadenza del termine: la clausola di non imputabilità del comma 5-ter impone all’Amministrazione un’istruttoria sulle ragioni del ritardo e la valutazione di quanto allegato e documentato dalle parti.
  • Nel valutare il ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno, l’Amministrazione deve considerare se il rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998; l’assunzione documentata prima dell’archiviazione è un elemento rilevante per escludere un intento abdicativo rispetto alla procedura.
  • Quando la lavoratrice è estranea alla gestione telematica della pratica e il ritardo è riconducibile a circostanze non a lei imputabili, l’Amministrazione non può farle ricadere le conseguenze preclusive del mancato invio del contratto senza avere valutato le circostanze concrete e gli elementi documentali prodotti.
  • L’archiviazione per mancato invio documentale non può essere fondata su un automatismo informatico quando le circostanze richiedono una valutazione individuale: devono essere garantiti il contraddittorio procedimentale e la possibilità di integrare gli elementi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamento

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