Cassazione Civile, Ordinanza n. 17062/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Comune, della relativa accettazione da parte della controricorrente e della transazione intervenuta tra le parti, e ha pertanto dichiarato estinto il giudizio. Non vi è stata pronuncia sul merito dei tre motivi di ricorso né sull'eccezione di tardività sollevata dalla resistente.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La Corte di appello di Bari, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., aveva determinato l'indennità di esproprio dovuta dal Comune a una proprietaria per la particella catastale n. 1008 del foglio 11, estesa mq 854, liquidando l'indennità in euro 141.849,40 e ordinando il pagamento della residua somma di euro 76.552,56 oltre interessi legali dal 16.12.2013 presso la Cassa depositi e prestiti, con regolazione parziale delle spese. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre la controparte ha resistito eccependo in via preliminare la tardività del ricorso. Prima della decisione, il Comune ha però rinunciato al ricorso con atto del 16 marzo 2022, depositando la delibera consiliare che dava atto di una transazione; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.
Norme richiamate
È richiamato solo come base processuale dell'ordinanza della Corte d'appello; la Cassazione non ne sviluppa l'interpretazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La sopravvenuta transazione tra le parti, se accompagnata dalla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, determina la definizione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- In presenza di estinzione per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulle questioni preliminari o di merito già sollevate dalle parti.
Come è indicizzato
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