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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44184/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per rapina aggravata. Il ricorrente ha contestato la valutazione dei gravi indizi e la presunta attendibilita della chiamata in correita resa da Ammendola, lamentando omissione di parti delle dichiarazioni di Ammendola, difformita nelle descrizioni dei soggetti (eta, capigliatura), incongruenze sul numero dei partecipanti e sugli orari dell'incontro, nonche la mancata considerazione della ferita sul collo di Ammendola. Ha altresi dedotto insufficienza della motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo l'assenza di attualita e concretezza del pericolo di reiterazione, posto il lungo intervallo temporale tra il fatto e l'arresto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, evidenziando riscontri alla chiamata in correita di Ammendola: contatti telefonici tra Quattroventi e Torrisi, rapporto familiare con Casciello Carmine, conversazioni intercettate da cui emergevano riferimenti all'uso del jammer, il fatto che Quattroventi si era presentato da Panella pretendendo e distruggendo il telefono in uso a Torrisi. Le incongruenze prospettate (orario, numero dei partecipanti, descrizione dei capelli) sono state giudicate non determinanti e logicamente spiegate. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale sulla pericolosita del ricorrente e sulla sua appartenenza a un gruppo organizzato con capacita professionale di procurarsi armi e strumenti (pettorine, sirene, disturbatori di frequenza), da cui deriva un rischiio attuale di recidiva. Conseguentemente, il ricorso e stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario; nessuna rimessione in liberta.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento al requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi e rilevabile in Cassazione solo se emergono violazioni normative o manifesta illogicita della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; interpretata nel senso che il requisito dell'attualita del pericolo richiede una valutazione prognostica basata su modalita della condotta, personalita e contesto socio-ambientale

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiami ai requisiti formali della motivazione nel giudizio di riesame; la motivazione deve conformarsi al modello previsto e adeguatamente spiegare le ragioni della valutazione indiziaria

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamo strutturale per il modello motivazionale cui attenersi, adattato al contenuto della pronuncia cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposta la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilita del ricorso, valutati i profili di colpa

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di mancata rimessione in liberta

Massime di principio

  • In Cassazione il controllo sui provvedimenti cautelari e limitato: si verifica la congruenza e la logicita della motivazione e il rispetto delle norme, non la rivalutazione completa delle prove o dell'attendibilita delle fonti
  • La chiamata in correita di un collaboratore puo essere ritenuta utilizzabile se riscontrata da altri elementi; per contestarne l'utilizzo in cassazione e necessario dimostrare che l'espunzione di tale elemento comprometterebbe la prova di resistenza complessiva
  • Differenze descrittive tra testimoni (es. eta, capigliatura) o lievi discrepanze su orari e numero dei partecipanti non sono necessariamente decisive se esistono riscontri convergenti che unificano il quadro indiziario
  • Il requisito dell'attualita del pericolo ex art. 274 richiede una valutazione prognostica collegata alla pericolosita personale, alle modalita del reato e al contesto: una appartenenza a un gruppo organizzato e la disponibilita di strumenti professionali possono giustificare la custodia cautelare per il rischio di recidiva
  • Chi impugna motivazioni cautelari deve indicare concretamente la incidenza delle presunte omissioni o inutilizzabilita di singoli elementi sul complesso dell'impianto indiziario

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