Cassazione Civile, Ordinanza n. 03053/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tour operator)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro occorso all'estero durante un'escursione in veicolo 4x4 inserita in un pacchetto turistico venduto da una società italiana. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il risarcimento dei danni ai viaggiatori e, in accoglimento della domanda di manleva, aveva condannato la società estera che aveva materialmente eseguito il servizio a tenere indenne il tour operator. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo: la giurisdizione italiana sulla domanda di manleva; applicabile la legge namibiana sul piano sostanziale; ma, in assenza di un accertamento utile di specifiche norme straniere invocate dalla terza chiamata, applicabile in via residuale la legge italiana, anche sul presupposto che la responsabilità per inadempimento contrattuale risponde a un principio di ordine pubblico internazionale. La ricorrente in Cassazione ha dedotto, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 l. 218/1995, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto accertare d'ufficio la legge straniera applicabile, anche mediante strumenti e ausili istruttori, e che un corretto accertamento della legge namibiana avrebbe escluso la violazione dell'ordine pubblico e quindi la responsabilità posta a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, ritenendolo infondato. Ha rilevato che la decisione d'appello era sorretta da più rationes decidendi autonome: da un lato, l'assenza di una specifica indicazione e prova della normativa namibiana applicabile, che legittimava il ricorso ai criteri residuali fino alla legge italiana; dall'altro, la qualificazione della responsabilità contrattuale come principio di ordine pubblico internazionale, idoneo a impedire l'applicazione di una legge straniera contrastante. Poiché la ricorrente non ha efficacemente censurato tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, il motivo non poteva essere accolto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.
solo richiamato nel primo motivo, poi rigettato dalle Sezioni Unite
viene menzionato quale parametro del motivo di ricorso relativo alla giurisdizione, ma non è oggetto della decisione della sezione semplice sul secondo motivo
il giudice deve accertare d'ufficio il contenuto della legge straniera richiamata, anche con l'aiuto delle parti e degli strumenti idonei; se l'accertamento non riesce, opera il meccanismo residuale di richiamo ad altri criteri di collegamento e, in mancanza, alla legge italiana
la legge straniera non si applica se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico; nel caso concreto la Corte ritiene sufficiente la ratio secondo cui una disciplina straniera contrastante con la responsabilità contrattuale sarebbe comunque inapplicabile
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
con il rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto
il loro coordinamento comporta che, ove la legge straniera non sia compiutamente accertata o sia incompatibile con l'ordine pubblico, il giudice può fare applicazione della legge italiana
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes: la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il motivo infondato o inammissibile per difetto di interesse.
- L'asserito obbligo del giudice di accertare d'ufficio la legge straniera non esonera la parte dall'onere di indicarne e allegarne in modo specifico il contenuto rilevante; in difetto di un accertamento utile della disciplina straniera, opera il meccanismo residuale previsto dalla legge di diritto internazionale privato.
- L'art. 16 l. 218/1995 consente di disapplicare la legge straniera quando i suoi effetti contrastino con principi di ordine pubblico internazionale, tra i quali il giudice di merito può ricondurre la responsabilità contrattuale come principio fondamentale dell'ordinamento.
- In sede di legittimità, censure meramente assertive o generiche, prive di puntuali riferimenti alla normativa straniera o alle concrete prove trascurate, non sono sufficienti a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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