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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31244/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunzia mancanza e vizio di motivazione: si contesta l'identificazione dell'imputato effettuata dalla Corte di appello sulla base di un video, che non riprendeva il volto frontalmente ma solo di profilo e da lontano; si contesta inoltre la mancata certezza nella sovrapposizione degli indumenti rinvenuti con quelli indossati dall'autore del furto e l'assenza di altri riscontri idonei a confermare l'identificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione non può sostituirsi alla valutazione di merito, ma verifica la coerenza logica e la consequenzialità degli argomenti. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione della Corte territoriale, che aveva visionato il video in camera di consiglio e indicato caratteristiche identificative precise (forma del naso, foggia della parte inferiore dell'orecchio sinistro, piega della guancia, taglio dei capelli). Ha inoltre ritenuto legittima la considerazione del comportamento dell'imputato (assenza in udienza, mancata produzione di un alibi) come elemento di valutazione complementare. Per questi motivi il ricorso, che sostanzialmente chiedeva una diversa valutazione del materiale probatorio, è stato ritenuto meramente di merito e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    disposizione richiamata per l'enunciazione sintetica del motivo

    obbligo di enunciare il motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione; il ricorso deve essere formulato secondo i limiti procedurali previsti

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe

    richiamata la disciplina sulla trattazione dei ricorsi e le proroghe della normativa

    regolamenta la trattazione dei ricorsi in Cassazione secondo le norme emergenziali e le successive proroghe, rilevante ai fini del procedimento di trattazione del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

    prevede la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, l'obbligo di versamento di una somma a titolo di ammenda

  • giurisprudenza di principio (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo e altre pronunce)

    richiamati i principi secondo cui la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova

    conferma il principio che il controllo di legittimità riguarda la coerenza logica della motivazione e non la riconsiderazione del merito; le valutazioni puntuali dei fatti e della credibilità restano in capo ai giudici di merito salvo manifesta illogicità

Massime di principio

  • La Cassazione verifica la coerenza logica e la consequenzialità della motivazione, non la correttezza o l'attendibilità intrinseca della valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito
  • L'identificazione tramite riprese video non frontali può essere ritenuta probante se il giudice esplicita i tratti distintivi e ha visionato la registrazione nella sua completezza, non solo fotogrammi allegati
  • La valutazione dell'accertamento di polizia giudiziaria costituisce elemento utile ma non vincolante: il giudice di merito può sostituire o superare la valutazione delle indagini con la propria valutazione critica
  • Il comportamento dell'imputato (es. mancata presenza, assenza di alibi) può essere valutato come elemento 'aliunde' a complemento degli altri elementi probatori, purché la motivazione sia circostanziata
  • Le doglianze che richiedono una diversa comparazione o riedizione del materiale probatorio sono in linea di principio inammissibili per la Corte di Cassazione quando consistono in un sindacato di merito
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto inammissibile o manifestamente infondato

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