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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25862/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nell'ambito di un concordato in appello. Con un unico motivo deduce, in modo ritenuto del tutto aspecifico, un vizio relativo alla determinazione della pena, lamentando che il relativo "computo" non sarebbe stato "correttamente effettuato". La Corte osserva che, nel giudizio di concordato in appello, sono ricorribili solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e all'eventuale difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sul mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, il ricorso non deduce né lascia desumere profili di questo tipo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che la censura proposta attiene soltanto alla determinazione della pena, senza allegare una sua illegalità, e quindi non è ammissibile nel perimetro del ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo; non per doglianze sui motivi rinunciati o sulla mera quantificazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è indicata come censura non ammissibile nel ricorso contro la sentenza resa in concordato in appello.

  • Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01

    La pronuncia richiama questo precedente per affermare i limiti dell'impugnazione della sentenza ex art. 599-bis c.p.p. e l'inammissibilità delle doglianze sulla pena che non integrino illegalità della sanzione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello sono deducibili soltanto vizi relativi alla formazione del consenso delle parti e alla corrispondenza tra accordo e decisione, non anche censure che riguardino il merito del trattamento sanzionatorio concordato.
  • La mera doglianza sulla non corretta determinazione della pena è inammissibile se non si traduce nella deduzione di una pena illegale, ossia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p. non è ammissibile riproporre motivi rinunciati né contestare la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo che emergano profili rientranti nei limiti propri del controllo di legittimità sull'accordo e sulla sentenza conformativa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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