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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29441/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. L'unico motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche: il ricorrente lamentava, in sostanza, che la motivazione della decisione di merito non avesse valorizzato in modo adeguato elementi favorevoli alla concessione del beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era sostanzialmente riproduttiva di deduzioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; inoltre, la motivazione di appello è stata ritenuta esente da manifeste illogicità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Corte cost. Sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per l'esonero dal pagamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure meramente riproduttive di doglianze già vagliate e disattese in appello, se non accompagnate da una specifica critica delle argomentazioni della decisione impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
  • Una motivazione priva di evidenti illogicità e fondata su una ricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie rende manifestamente infondata la censura che si limiti a contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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