Cassazione Penale, Ordinanza n. 02272/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati contestati e aveva confermato la responsabilità penale per i reati residui, rideterminando la pena. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo relativo all'occultamento di scritture e documenti contabili, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo, nonostante le circostanze addotte a discarico, tra cui il denunciato furto della documentazione contabile e un asserito hackeraggio del sito dal quale sarebbe stato possibile ottenere un duplicato. Con il secondo motivo ha censurato la mancata assoluzione per il capo relativo alla dichiarazione infedele, sostenendo che difettasse il dolo richiesto per il reato e che la motivazione della Corte di appello fosse insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva valutato in modo logico e coerente l'inattendibilità delle circostanze esimenti dedotte dall'imputato, ritenendole verosimilmente costruite per sottrarsi alla condanna. Ha ritenuto parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte di appello aveva confermato la responsabilità sulla base degli elementi già valorizzati dal primo giudice e non specificamente contestati in sede di appello, fornendo una motivazione adeguata e non omissiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del reato di occultamento di scritture e documenti contabili; la Corte ha ritenuto integrato anche l'elemento soggettivo sulla base dell'inattendibilità delle giustificazioni addotte.
Norma richiamata come base del reato di dichiarazione infedele; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo sulla base degli elementi già valorizzati in primo grado e non specificamente censurati.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità salvo che risulti che la parte non abbia proposto il ricorso per colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la Corte territoriale abbia reso una valutazione logica e non contraddittoria degli elementi di fatto, spiegando perché ritiene inattendibili le giustificazioni difensive.
- La deduzione del venir meno dell'elemento soggettivo in materia di reati tributari richiede una specifica critica delle ragioni poste a base della sentenza di merito; la mera riproposizione di circostanze esimenti già ritenute non credibili non è sufficiente a superare la motivazione.
- La motivazione della sentenza di appello non è omissiva se si fonda sugli elementi già acquisiti nel giudizio di primo grado e non oggetto di puntuale devoluzione; in tal caso la conferma della responsabilità è legittima.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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