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Sentenza

Sentenza n. 412/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 542/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 766/2025 del Tribunale di Pescara Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.10.2025, notificata il 16.10.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dell’importo di euro 5.595,14.

Giustizia amministrativa202600193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, n. 542/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 5.595,14 per indennità sostitutiva di ferie non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 542/2025 del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 ottobre 2025, notificata il 16 ottobre 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli euro 5.595,14 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. Nel corso del giudizio il ricorrente ha riferito che l’Amministrazione aveva pagato le somme dovute e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento intervenuto ha integralmente soddisfatto la pretesa e ha fatto venir meno ogni contrasto tra le parti. Ha posto le spese a carico del Ministero, applicando la soccombenza virtuale, perché il pagamento è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio; le ha liquidate in euro 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    considerato, in definitiva, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, il soddisfacimento della pretesa elimina ogni ragione di contrasto tra le parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo dopo l’instaurazione del giudizio, se soddisfa pienamente l’interesse del ricorrente ed elimina il contrasto tra le parti, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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