Cassazione Penale, Sentenza n. 23151/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote sociali, del patrimonio e del compendio aziendale della Trinacria Metalli srl (sequestro disposto dal GIP il 13/12/2021 per i reati di ricettazione e traffico illecito di rifiuti). I motivi dedotti in Cassazione erano: (1) violazione di legge (art. 321 e 525, comma 3 c.p.p.) per sopravvenienza di fatti idonei a far venir meno i presupposti della misura cautelare, in particolare la riformulazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare con drastica riduzione della quantità di materiale e dell'ingiusto profitto (da circa 883.000 euro a circa 71.000 euro); (2) violazione degli artt. 275 e 125 c.p.p. per omessa motivazione e mancata valutazione della richiesta subordinata di riduzione del sequestro alla misura corrispondente al profitto rideterminato (limitazione del vincolo a cespiti per un valore complessivo pari a circa 71.000 euro). Il ricorrente sosteneva che la rideterminazione dell'ingiusto profitto costituisce fatto sopravvenuto tale da rendere sproporzionato ed eccessivo il sequestro applicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di genericità e per essere stati proposti motivi non consentiti in cassazione avverso ordinanze di riesame (art. 325 c.p.p.). Ha osservato che il Tribunale aveva correttamente ritenuto il sequestro disposto a scopo impeditivo (art. 321 c.p.p.) e anche ai fini della confisca (art. 452‑quarterdecies c.p.), e che la riduzione dell'ingiusto profitto può al più incidere sul sequestro finalizzato alla confisca ma non automaticamente sull'elemento impeditivo della misura. Il ricorrente non ha contestato specificamente la valutazione del periculum in mora e non ha dimostrato che la disponibilità delle quote non possa agevolare la reiterazione delle condotte. La richiesta subordinata di limitazione del sequestro è stata ritenuta implicitamente rigettata e il gravame considerato generico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una ammenda di euro 3.000.
Norme richiamate
Il sequestro preventivo può essere disposto a scopo impeditivo; nel caso concreto il vincolo è stato valutato anche nella sua funzione impeditiva, sicché la mera riduzione dell'ingiusto profitto non è sufficiente a dimostrare la cessazione del periculum in mora
art. 525, comma 3 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente quale norma collegata alla possibile sopravvenienza di fatti nuovi; la Corte ha ritenuto che l'argomentazione non sia stata sviluppata in modo specifico rispetto alla natura impeditiva della misura
Richiamata in relazione al principio di proporzionalità e adeguatezza della misura; la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di valutare l'uso strumentale dell'impresa ma ha ritenuto le deduzioni difensive generiche
Riferita alla motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione sufficiente riguardo alla persistenza del periculum
art. 452‑quarterdecies cod. pen.
Norma richiamata rispetto alla confisca per sprofitto; la Corte ha distinto l'incidenza della riduzione dell'ingiusto profitto sul sequestro finalizzato alla confisca rispetto alla funzione impeditiva del sequestro preventivo
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame, ammesso solo per violazione di legge, e ha escluso che le censure fossero tali da costituire violazione di legge
Massime di principio
- La riduzione dell'ingiusto profitto intervenuta in sede di udienza preliminare incide principalmente sul sequestro finalizzato alla confisca; non determina automaticamente la revoca di un sequestro preventivo adottato con funzione impeditiva se non è dimostrato che è venuto meno il periculum in mora.
- Per ottenere la revoca o la limitazione di un sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale è necessario fornire elementi specifici e concreti che confutino la valutazione del periculum (ad esempio prova che la disponibilità delle quote non può favorire la reiterazione o l'aggravamento del reato), non solo argomentazioni generiche sulla riduzione del profitto.
- Un socio semplice può non essere legittimato a chiedere la restituzione del compendio aziendale se non dimostra una posizione soggettiva o un interesse giuridico specifico che gli conferisca tale legittimazione; occorre valutare la qualità del titolo e la concreta capacità di disporre dei beni sequestrati.
- In impugnazioni in Cassazione contro ordinanze di riesame occorre formulare censure ammissibili (violazione di legge) e non limitarsi a rilevare vizi di logica o argomentazioni generiche: le censure devono incardinarsi su norme precise e confrontarsi con la natura impeditiva della misura.
- Se si propone una richiesta subordinata (es. limitazione del sequestro a specifici cespiti), è fondamentale che il provvedimento impugnato venga affrontato punto per punto, dimostrando perché la motivazione del giudice non regge rispetto alla richiesta subordinata e fornendo alternative concrete e quantificate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23106/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23108/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23110/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23112/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23114/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23116/2025 del 20/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →