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Ordinanza

Ordinanza n. 14/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emesso dal Questore della Provincia di Bolzano dd. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificato l’-OMISSIS-, nonché di ogni atto precedente o successivo ad esso collegato;

Giustizia amministrativa202600005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, la corposa motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego non è apparsa, al sommario esame, adeguatamente scalfita dalle censure del ricorrente. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti per sospendere l’efficacia dell’atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TRGA Bolzano, Sez. AutonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Questore di Bolzano recante il rigetto dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché gli atti collegati. Dal testo emerge che il ricorrente ha dedotto censure contro il diniego, senza che ne siano specificati contenuto e articolazione. L’Amministrazione si è costituita in giudizio. In sede cautelare il Tribunale ha proceduto al sommario esame proprio della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il Tribunale ha negato la sospensione per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un diniego amministrativo può essere negata quando, al sommario esame, le censure non risultino idonee a scalfire la motivazione posta a fondamento dell’atto e non emerga quindi un sufficiente fumus boni iuris.
  • La particolare ampiezza e articolazione della motivazione del provvedimento impugnato, se non adeguatamente contrastata dalle censure dedotte, può concorrere a escludere la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

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