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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 892/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per invasione arbitraria di un alloggio popolare e per il danneggiamento della porta d'ingresso (reato aggravato per la destinazione del bene ad interesse pubblico). Hanno dedotto due motivi di cassazione: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità, sostenendo che non ci sarebbe prova dell'occupazione arbitraria perché il sopralluogo sarebbe avvenuto in un luogo diverso da quello indicato in capo d'imputazione (errore nel numero di interno); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità speciale prevista dall'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che non sussistesse discrepanza rilevante tra fatto contestato e fatto accertato, dato il contenuto della deposizione del teste di polizia giudiziaria e l'autodenuncia di Barraco; l'errata indicazione del numero di interno è stata considerata irrilevante. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che i ricorrenti non hanno tenuto conto dell'elemento decisivo che ha impedito la concessione della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis: la stabile e protratta occupazione abusiva e l'abitualità della condotta, con mancata prova di una sua interruzione. Per questi motivi il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e generico. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 131-bis nel senso che la causa speciale di non punibilità non è applicabile quando emerge la stabilità e la durata apprezzabile dell'occupazione abusiva e l'abitualità della condotta; tali elementi costituiscono ostacolo alla concessione del beneficio previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Un errore materiale nell'indicazione del numero di interno (o simile inesattezza formale) non invalida automaticamente l'accertamento se dagli atti e dalle deposizioni emerge chiaramente la corrispondenza tra fatto contestato e fatto accertato.
  • In tema di non punibilità per particolare tenuità o cause speciali simili (art. 131-bis), grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza dei presupposti; la stabile e protratta occupazione o l'abitualità della condotta ostano alla concessione del beneficio.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e non generici: deduzioni vaghe o prive di puntuale confronto con le risultanze probatorie sono destinate a essere dichiarate inammissibili o infondate.
  • La Corte valuta la rilevanza degli elementi probatori nel loro insieme; dichiarazioni dei testi e autodichiarazioni possono integrare prova idonea a colmare imprecisioni formali nell'atto di accusa.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o generico, oltre alle spese processuali il giudice può irrogare somme alla Cassa delle Ammende commisurate al grado di colpa del ricorrente.

Testo integrale

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