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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17644/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa della Inferrera ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rinnovazione istruttoria e violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova (riferimenti a art. 606 lett. c ed e; art. 603, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen.): si lamenta che la Corte d'appello avrebbe "ribaltato" l'assoluzione basandosi su diversa valutazione probatoria senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative; (2) vizio di motivazione in relazione alla valutazione del dolo eventuale e alla presunta inosservanza del dovere di "motivazione rafforzata": si contesta che la sentenza d'appello non avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento psicologico necessario per il reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i due motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo, il Collegio ha osservato che la Corte d'appello ha fondato la propria decisione su una rivalutazione del materiale documentale (movimentazioni e "sincopate e frenetiche tempistiche di spendita" del denaro sul conto della ricorrente), escludendo la decisività delle testimonianze: pertanto non sussisteva l'obbligo di rinnovazione istruttoria. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata e persuasiva la motivazione circa il dolo eventuale, richiamando elementi quali l'uso frenetico e ingiustificato dei fondi, l'uso del conto da parte del marito e un bonifico "restitutivo" di €10.000 a favore di una parte lesa che rafforzerebbe l'origine illecita dei fondi. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile MA.RA. COSTRUZIONI s.r.l. per complessivi €3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606, cod. proc. pen. (lett. c ed e)

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge e vizio di motivazione nella sentenza impugnata; la Corte lo considera nel quadro della verifica dei motivi di cassazione ma lo ritiene infondato perché l'appello ha valutato documenti e non prove dichiarative.

  • art. 603, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa in tema di rinnovazione istruttoria: la Corte precisa che l'obbligo di rinnovazione riguarda i casi in cui la riforma dell'assoluzione si fondi esclusivamente su diversa valutazione della prova dichiarativa; non si applica quando la decisione si basa su documentazione non testimoniale.

  • art. 606, comma 3-bis, cod. proc. pen. (richiamato contestualmente)

    Richiamato nel contesto della giurisprudenza interpretativa sullo standard probatorio e sugli oneri motivazionali; la sentenza ricorda l'evoluzione giurisprudenziale e normativa avvenuta con la riforma Orlando.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103 ("riforma Orlando"), art. 58

    Indicata come fonte dell'introduzione/rafforzamento del comma citato dell'art. 606 c.p.p.; la Corte utilizza il quadro normativo per inquadrare lo standard probatorio e gli obblighi di rinnovazione istruttoria.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, avendo rilevato profili di colpa nell'origine dell'inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende di €3.000.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello fonda la riforma di una assoluzione sulla valutazione di un compendio documentale (movimenti bancari, bonifici, documenti contabili) e non su diversa valutazione di prove dichiarative, non opera l'obbligo di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.
  • La conversione di una assoluzione in condanna, se sorretta da documentazione probatoria esplicita e motivazione dettagliata, può reggere anche senza nuove audizioni testimoniali; il giudice di legittimità verifica la congruità e persuasività della motivazione.
  • In giudizi con effetti civili separati dalla sfera penale, lo standard probatorio per la responsabilità civile è il criterio della "probabilità" (più probabile che non), specie quando la questione penale è divenuta ormai incontroversa per mancato appello del Pubblico Ministero.
  • Il dolo eventuale può essere desunto da comportamenti che manifestano consapevolezza e accettazione del rischio, quali l'uso frenetico e ingiustificato di fondi di origine sospetta e l'impiego del conto per operazioni incoerenti con la storia economica del titolare.
  • La Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile e sanzionare l'autore con condanne alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.) se i motivi sono manifestamente infondati; pertanto è necessario valutare con cura la fondatezza preventiva dei motivi di legittimità.

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