Cassazione Penale, Sentenza n. 17644/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa della Inferrera ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rinnovazione istruttoria e violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova (riferimenti a art. 606 lett. c ed e; art. 603, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen.): si lamenta che la Corte d'appello avrebbe "ribaltato" l'assoluzione basandosi su diversa valutazione probatoria senza procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative; (2) vizio di motivazione in relazione alla valutazione del dolo eventuale e alla presunta inosservanza del dovere di "motivazione rafforzata": si contesta che la sentenza d'appello non avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento psicologico necessario per il reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i due motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo, il Collegio ha osservato che la Corte d'appello ha fondato la propria decisione su una rivalutazione del materiale documentale (movimentazioni e "sincopate e frenetiche tempistiche di spendita" del denaro sul conto della ricorrente), escludendo la decisività delle testimonianze: pertanto non sussisteva l'obbligo di rinnovazione istruttoria. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata e persuasiva la motivazione circa il dolo eventuale, richiamando elementi quali l'uso frenetico e ingiustificato dei fondi, l'uso del conto da parte del marito e un bonifico "restitutivo" di €10.000 a favore di una parte lesa che rafforzerebbe l'origine illecita dei fondi. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile MA.RA. COSTRUZIONI s.r.l. per complessivi €3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, cod. proc. pen. (lett. c ed e)
Richiamato dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge e vizio di motivazione nella sentenza impugnata; la Corte lo considera nel quadro della verifica dei motivi di cassazione ma lo ritiene infondato perché l'appello ha valutato documenti e non prove dichiarative.
art. 603, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa in tema di rinnovazione istruttoria: la Corte precisa che l'obbligo di rinnovazione riguarda i casi in cui la riforma dell'assoluzione si fondi esclusivamente su diversa valutazione della prova dichiarativa; non si applica quando la decisione si basa su documentazione non testimoniale.
art. 606, comma 3-bis, cod. proc. pen. (richiamato contestualmente)
Richiamato nel contesto della giurisprudenza interpretativa sullo standard probatorio e sugli oneri motivazionali; la sentenza ricorda l'evoluzione giurisprudenziale e normativa avvenuta con la riforma Orlando.
l. 23 giugno 2017, n. 103 ("riforma Orlando"), art. 58
Indicata come fonte dell'introduzione/rafforzamento del comma citato dell'art. 606 c.p.p.; la Corte utilizza il quadro normativo per inquadrare lo standard probatorio e gli obblighi di rinnovazione istruttoria.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, avendo rilevato profili di colpa nell'origine dell'inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende di €3.000.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello fonda la riforma di una assoluzione sulla valutazione di un compendio documentale (movimenti bancari, bonifici, documenti contabili) e non su diversa valutazione di prove dichiarative, non opera l'obbligo di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.
- La conversione di una assoluzione in condanna, se sorretta da documentazione probatoria esplicita e motivazione dettagliata, può reggere anche senza nuove audizioni testimoniali; il giudice di legittimità verifica la congruità e persuasività della motivazione.
- In giudizi con effetti civili separati dalla sfera penale, lo standard probatorio per la responsabilità civile è il criterio della "probabilità" (più probabile che non), specie quando la questione penale è divenuta ormai incontroversa per mancato appello del Pubblico Ministero.
- Il dolo eventuale può essere desunto da comportamenti che manifestano consapevolezza e accettazione del rischio, quali l'uso frenetico e ingiustificato di fondi di origine sospetta e l'impiego del conto per operazioni incoerenti con la storia economica del titolare.
- La Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile e sanzionare l'autore con condanne alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.) se i motivi sono manifestamente infondati; pertanto è necessario valutare con cura la fondatezza preventiva dei motivi di legittimità.
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