Cassazione Civile, Ordinanza n. 23299/2021 del 23/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha verificato che la rinuncia al ricorso era rituale, perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dal difensore e notificata alle controparti, le quali avevano accettato. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza statuire sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Napoli aveva accolto l'opposizione; la Corte d'Appello di Napoli aveva poi rigettato l'appello proposto contro tale decisione. La parte soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione. Prima dell'udienza camerale, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dalla parte e dal difensore, e la rinuncia è stata accettata dalle controparti notificate.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è efficace se proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dal difensore e notificata alla controparte.
In presenza di rinuncia rituale accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione si estingue senza statuizione sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima della decisione, sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata comporta la chiusura del processo senza esame dei motivi di ricorso e, nel caso descritto, senza pronuncia sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23281/2021 del 23/08/2021
- ordinanza_civile · 23 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23282/2021 del 23/08/2021
- ordinanza_civile · 23 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23283/2021 del 23/08/2021
- ordinanza_civile · 23 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23284/2021 del 23/08/2021
- ordinanza_civile · 23 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23285/2021 del 23/08/2021
- ordinanza_civile · 23 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23294/2021 del 23/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →