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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44117/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili di reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e occultamento in relazione a: 1) finanziamenti infragruppo erogati dalla Trade Real Estate a società del gruppo (Value, Valsuo, Building) contestati come distrazioni senza adeguata contropartita o garanzie; 2) operazione immobiliare relativa a un compendio a Castelnuovo Cilento, censurata come simulazione o, alternativamente, come atipico trasferimento di denaro privo di adeguata contropartita. Le censure riguardavano inoltre la mancata prova del dolo, l'asserita inesistenza di distrazione per mancata indicazione dei beni, la presunta violazione del principio di corrispondenza fra accusa e sentenza (immutatio facti), e la motivazione sulla quantificazione della pena accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui: i finanziamenti infragruppo non erano formalizzati come un cash pooling efficace né presentavano vantaggi compensativi dimostrati, risultando distrattivi e concorsi al depauperamento della Trade; l'operazione immobiliare ha determinato un atipico trasferimento di denaro senza adeguata contropartita suscettibile di integrare bancarotta fraudolenta; la mancanza di indicazioni puntuali sull'ubicazione dei beni e le informazioni generiche al curatore legittimano la valutazione di distrazione; le censure sull'immutatio facti e sul dolo sono state ritenute infondate in ragione della completa possibilità di difesa nel merito e delle motivazioni dei giudici di merito. Pertanto le condanne impugnate sono state confermate nella sostanza e i ricorsi rigettati.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare)

    art. 216, comma 1, n.1; art. 223, comma 1; art. 216, ultimo comma

    Le disposizioni sono state applicate per qualificare come bancarotta fraudolenta le distrazioni e gli occultamenti di beni e gli atti dispositivi idonei a depauperare la massa creditoria; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi quando le operazioni hanno determinato uscita di risorse senza adeguata contropartita e con consapevolezza del pericolo per i creditori.

  • Codice penale

    art. 110; art. 81, comma 2; artt. 40-41; art. 133

    Art.110 e 81 sono richiamati per concorso di persone e determinazione della pena; artt.40-41 sono richiamati in relazione all'elemento soggettivo (dolo); art.133 è richiamato per i criteri di determinazione della pena e per il bilanciamento tra pena principale e accessoria.

  • Codice di procedura penale

    art. 173 disp. att.; art. 521; art. 522; art. 546; art. 606

    Art.173 disp. att. indica limiti della motivazione in cassazione; artt.521 e 522 sono richiamati rispetto al principio di corrispondenza fra imputazione e sentenza (immutatio facti) e alla garanzia del diritto di difesa; art.606 disciplina i motivi di ricorso per cassazione; art.546 è richiamato in tema di determinazione delle pene accessorie.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo e normativa UE

    art. 6 CEDU; direttiva 2012/13/UE (richiamata in tema di informazione dell'imputato)

    Citate per il principio che la riqualificazione dei fatti non deve pregiudicare il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie in quanto gli imputati hanno avuto concreto e tempestivo spazio di difesa.

Massime di principio

  • Finanziamenti infragruppo possono integrare bancarotta fraudolenta se non vi è formale e documentato cash pooling, assenza di compensazioni e mancata previsione di vantaggi compensativi effettivi per la società che eroga i fondi.
  • La simulazione della vendita non è l'unico modo per configurare una distrazione: anche un trasferimento atipico di denaro privo di adeguata contropartita, che esca dal patrimonio della società, può integrare bancarotta fraudolenta.
  • La prova del dolo può essere desunta da indici di fraudolenza: continui trasferimenti privi di logica imprenditoriale, importi ingenti senza controprestazione, e ripetuti avvertimenti dell'organo di controllo costituiscono elementi idonei a dimostrare la consapevolezza del rischio per i creditori.
  • La mancata, specifica e utilizzabile indicazione della destinazione di beni al curatore può essere interpretata come prova indiziaria di distrazione; informazioni generiche o tardive non superano questa presunzione.
  • La trasformazione della qualificazione del fatto in giudizio non viola automaticamente il diritto di difesa (immutatio facti) se l'imputato ha potuto conoscere e discutere nel merito la ricostruzione alternativa e gli elementi essenziali del fatto sono rimasti gli stessi.
  • La sussistenza di un cash pooling inoffensivo richiede la formale regolamentazione delle modalità operative e la dimostrazione di un saldo finale compensativo a favore della società erogante; l'esistenza di una holding autorizzata non è di per sé sufficiente.

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