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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34240/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto la richiesta principale di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen., relativa a una pena residua di due anni, due mesi e quindici giorni, accogliendo la richiesta subordinata di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, Ord. pen., in considerazione dell’età del condannato. Aveva richiamato condanne per truffa e omesso versamento dell’IVA commessi nel 2014 e nel 2015, precedenti penali e carichi pendenti fino al 2016, nonché l’assenza di un’attività di volontariato autonomamente reperita; da tali elementi aveva tratto l’impossibilità di formulare una prognosi di affidabilità esterna e di strutturare un programma adeguato, anche per l’età avanzata. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 47 Ord. pen., sostenendo di non essersi mai opposto a svolgere volontariato qualora inserito nel programma dell’UEPE e contestando che tale attività dovesse essere reperita autonomamente. Con il secondo motivo ha dedotto manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione: pur rilevando l’assenza di segnalazioni dopo il 2016, il Tribunale avrebbe negato l’affidamento sulla base delle sole pregresse condanne e della mancanza di un progetto, senza valutare la condotta attuale e gli elementi utili alla prognosi di reinserimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Ha rilevato che il provvedimento aveva desunto la pericolosità essenzialmente da pendenze risalenti, senza un’adeguata osservazione della personalità né un esame della condotta successiva e attuale del condannato. Ha inoltre ritenuto insufficiente fondare il diniego sulla mancanza di un’attività lavorativa o di volontariato autonomamente reperita: il lavoro non è requisito indispensabile dell’affidamento e può essere sostituito da attività socialmente utili, anche volontarie; l’UEPE deve formulare il programma di trattamento. Il giudice di rinvio dovrà verificare se l’assenza di una proposta risocializzante dipenda da indisponibilità effettiva o da un ingiustificato rifiuto del condannato e svolgere una valutazione complessiva, motivata e attuale, ai fini della prognosi. La Corte ha precisato che il Tribunale resta libero nell’esito del nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva

    Nella decisione sull’affidamento, il Tribunale deve svolgere un’istruttoria e una valutazione complessiva della personalità, considerando i reati e i precedenti come punto di partenza ma attribuendo rilievo primario alla condotta successiva e attuale, per formulare una prognosi motivata di buon esito e di prevenzione della recidiva.

  • art. 47-ter, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Non riportata in una proposizione interpretativa della Corte.

    La disposizione è menzionata quale base della detenzione domiciliare concessa in via subordinata dal Tribunale; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione.

  • art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva

    Richiamata congiuntamente all’art. 47 Ord. pen. quale riferimento per le attività istruttorie del Tribunale di sorveglianza; i risultati dell’istruttoria devono sostenere l’esame attuale della personalità e la prognosi richiesta per l’affidamento.

  • art. 72, comma 2, lett. c), legge 26 luglio 1975, n. 354

    a mente dell'art. 72, comma 2, lett. c), Ord. pen., compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria «il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare» e, dunque, formulare proposte di attività lavorativa o equipollente (eventualmente apprezzandosi, in senso negativo, l'ingiustificato rifiuto, da parte della richiedente, di svolgere dette attività).

    Spetta all’UEPE proporre all’autorità giudiziaria il programma di trattamento, che può comprendere attività lavorative o equipollenti. L’assenza di un’attività non può essere imputata automaticamente al condannato: può assumere valore negativo l’eventuale rifiuto ingiustificato di svolgerla.

Massime di principio

  • Per concedere l’affidamento in prova, la gravità dei reati e i precedenti penali costituiscono il punto di partenza, ma non possono, da soli, fondare una prognosi negativa; occorre valutare la personalità e, in modo primario, la condotta successiva e attuale del condannato.
  • Non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che tale processo sia almeno avviato.
  • La mancanza di un lavoro già disponibile non è di per sé ostativa all’affidamento in prova, poiché l’attività lavorativa può essere sostituita da un’attività socialmente utile, anche volontaria.
  • Il diniego non può basarsi automaticamente sull’assenza di un programma dell’UEPE o sulla mancata autonoma ricerca di volontariato: il giudice deve chiarire se la proposta manchi per effettiva indisponibilità oppure per un ingiustificato rifiuto del condannato, e motivare la prognosi sulla base di una valutazione complessiva.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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