Ordinanza n. 133/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale relativo alla SCIA presentata il 3 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di diniego relativo a una segnalazione certificata di inizio attività. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, limitandosi a rilevare, in sede cautelare, l’assenza di fumus di immediata percezione. Dalla motivazione emerge inoltre che il diniego della SCIA non aveva comportato alcuna rinnovazione dell’ordine demolitorio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse elementi di fumus boni iuris di immediata percezione. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché non era configurabile un pregiudizio grave e irreparabile, avuto riguardo sia alla natura dell’atto impugnato, consistente nel diniego della SCIA senza rinnovazione dell’ordine demolitorio, sia al lungo intervallo tra il deposito del ricorso, avvenuto il 25 giugno 2025, e il deposito dell’istanza di fissazione di udienza, effettuato soltanto il 20 aprile 2026, dal quale è dipesa la procedibilità dell’istanza cautelare. La decisione è stata adottata impregiudicata ogni questione in rito. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 800 euro di spese processuali in favore del Comune.
Norme richiamate
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato può essere negata quando il ricorso non presenti elementi di fumus boni iuris di immediata percezione.
- La tutela cautelare richiede anche la prospettiva di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non è configurabile quando, in relazione alla natura dell’atto impugnato, non risulti un danno irreversibile o non adeguatamente riparabile.
- Il lungo intervallo tra la proposizione del ricorso e il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, con conseguente tardiva procedibilità della domanda cautelare, può concorrere a escludere l’attualità e la gravità del periculum in mora.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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