Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20366/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (previdenza)

La controversia

La controversia riguarda l’iscrizione a ruolo e la riscossione di contributi previdenziali dovuti alla gestione separata. La corte d’appello aveva ritenuto tardivo l’atto interruttivo notificato dall’ente previdenziale il 3 luglio 2015 e, conseguentemente, aveva dichiarato prescritto il credito contributivo riferito all’anno 2009. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di violazione di legge e della disciplina codicistica sulla prescrizione, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel calcolare il dies a quo della prescrizione, poiché, in applicazione dello slittamento disposto da D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, il termine iniziale relativo ai contributi 2009 doveva essere fissato al 6 luglio 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, per i contributi dell’anno 2009, il dies a quo della prescrizione va spostato al 6 luglio 2010 in forza del D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato in attuazione della previsione generale del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi a tale principio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    ha determinato lo slittamento del dies a quo della prescrizione per i contributi dell’anno 2009 al 6 luglio 2010

  • d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18

    costituisce la previsione generale cui il D.P.C.M. del 2010 dà attuazione per la fissazione del termine iniziale

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta o attuativa disciplina lo slittamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione per determinati contributi, il giudice di merito deve applicare tale spostamento nel calcolo del dies a quo.
  • In materia di crediti contributivi, l’erronea individuazione del momento iniziale della prescrizione comporta la cassazione della decisione che abbia dichiarato prescritto il credito senza tener conto del corretto differimento del termine.
  • Il controllo di legittimità può fondarsi sul richiamo a un orientamento giurisprudenziale consolidato, se la fattispecie è sovrapponibile e il principio applicabile è già stato affermato in modo costante.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.