Cassazione Civile, Ordinanza n. 33647/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il fallimento di una società già in crisi ha convenuto in giudizio l'amministratore della società e altri soggetti a lui legati da rapporti familiari, chiedendo: da un lato, il risarcimento del danno asseritamente causato dall'amministratore per avere distratto 250.000 euro dal patrimonio sociale nell'ambito di una vendita immobiliare conclusa nel 2009; dall'altro, la revocatoria di due atti dispositivi con cui lo stesso amministratore aveva alienato ai familiari la nuda proprietà del proprio immobile e poi rinunciato all'usufrutto. Il tribunale ha accolto le domande e la corte d'appello ha confermato, ritenendo provata la distrazione di risorse sociali in favore di una finalità estranea alla società, e ravvisando i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria perché il credito risarcitorio del fallimento, pur ancora oggetto di accertamento, era idoneo a fondare la qualità di creditore; inoltre, la conoscenza del pregiudizio è stata desunta dal fatto che gli atti avevano riguardato l'unico immobile del debitore e i suoi stretti familiari. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: errata interpretazione del preliminare e del definitivo di vendita, sostenendo che i 250.000 euro costituivano un sovrapprezzo condizionato e non una penale o una distrazione; violazione delle norme sulla responsabilità dell'amministratore e dell'art. 2043 c.c., per mancanza di prova dell'uso di somme per finalità estranee, del dolo e del danno; erronea valorizzazione di dichiarazioni che non avrebbero integrato confessione; insussistenza del danno perché la vendita dell'immobile sarebbe stata comunque vantaggiosa; erronea applicazione dell'art. 2901 c.c. perché il fallimento non era ancora creditore certo e perché il solo vincolo di parentela non basterebbe a provare la consapevolezza del pregiudizio. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure mascherassero una richiesta di nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; ha ribadito i limiti del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. e gli oneri di specificità e autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.; ha inoltre affermato che, una volta accertata in fatto la distrazione di risorse sociali, spetta all'amministratore provare l'adempimento, cioè la destinazione delle somme a debiti sociali o all'attività d'impresa. Quanto alla revocatoria, ha confermato che il credito eventuale o litigioso è sufficiente per l'azione ex art. 2901 c.c. e che la valutazione indiziaria della conoscenza del pregiudizio rimessa al giudice di merito non era sindacabile nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dai convenuti, confermando integralmente la decisione di merito che aveva condannato l'amministratore al risarcimento di 250.000 euro in favore del fallimento e aveva reso inefficaci, nei confronti di quest'ultimo, gli atti di disposizione immobiliare compiuti a favore dei familiari. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero, nella sostanza, diretti a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che mancassero comunque gli specifici oneri di allegazione e riproduzione dei documenti su cui i ricorrenti fondavano le censure. Ha inoltre confermato i principi sulla legittimazione del creditore eventuale all'azione revocatoria e sul riparto dell'onere della prova in tema di distrazione di risorse sociali da parte dell'amministratore.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità dell'amministratore verso la società per il danno da mala gestio; la Corte considera corretta la condanna risarcitoria una volta accertata in fatto la distrazione di risorse sociali.
richiamato quale norma che consente al fallimento di far valere l'azione di responsabilità verso gli amministratori della società fallita.
invocato dai ricorrenti, ma non è oggetto di autonoma decisione; la Corte non accoglie le censure con esso connesse.
invocato dai ricorrenti, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili perché volte a rivalutare i fatti.
richiamato per la censura interpretativa del preliminare; la Corte osserva che il ricorso non riproduce il testo del documento e mira in realtà a una rivalutazione di merito.
richiamato insieme alle altre norme sull'interpretazione contrattuale; la censura è dichiarata inammissibile.
richiamato per l'interpretazione secondo buona fede del contratto, ma senza esito utile per i ricorrenti.
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di qualificare la somma di 250.000 euro come penale o sovrapprezzo; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
richiamato dai ricorrenti, ma senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma.
interpretato nel senso che l'azione revocatoria è esperibile anche dal titolare di un credito eventuale o litigioso; non occorre che il credito sia già certo, liquido ed esigibile.
richiamato dai ricorrenti; la Corte conferma la responsabilità risarcitoria conseguente alla condotta distrattiva dell'amministratore, ma nel quadro della responsabilità verso la società/fallimento.
richiamato per contestare il valore confessionorio delle dichiarazioni dell'amministratore; la Corte rileva che la decisione di merito non si fonda solo su tali dichiarazioni.
richiamato in tema di confessione; la censura è respinta come attinente alla valutazione del fatto.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, una volta allegata la distrazione di risorse sociali, spetta all'amministratore provare la destinazione lecita delle somme.
richiamato per censurare il ragionamento presuntivo sulla conoscenza del pregiudizio nella revocatoria; la Corte ribadisce che la critica ammissibile richiede una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, non una diversa lettura dei fatti.
la Corte delimita il vizio di motivazione/omesso esame ai soli casi di omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione apparente, non al semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
la Corte ribadisce l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso: il documento o atto su cui si fonda la censura deve essere indicato, localizzato e trascritto o riassunto nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato insieme al comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di responsabilità dell'amministratore verso la società o il fallimento, una volta allegata e provata in fatto la distrazione di risorse sociali, l'attore può limitarsi a dedurre l'inadempimento; grava invece sull'amministratore dimostrare che le somme siano state impiegate per finalità sociali o per l'estinzione di debiti della società.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare doglianze di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c. resta circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi estreme di motivazione apparente o incomprensibile.
- Chi censura in cassazione l'interpretazione di un documento o di un contratto deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante e indicare in quale fase e in quale fascicolo esso sia stato prodotto; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche da chi vanti un credito eventuale o litigioso, non ancora munito di accertamento definitivo, perché l'art. 2901 c.c. tutela la garanzia patrimoniale anche rispetto a pretese non ancora liquide o esigibili.
- La conoscenza del pregiudizio ai fini della revocatoria può essere desunta da presunzioni semplici, ma la critica in cassazione è ammissibile solo se si evidenzia una macroscopica violazione della regola inferenziale; non basta proporre una diversa lettura degli indizi valorizzati dal giudice di merito.
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