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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3045/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura la qualificazione giuridica del fatto: sostiene che la condotta dovesse essere qualificata come appropriazione indebita e non come truffa, perché le somme depositate sul conto corrente sarebbero proprietà della banca (Banco di Napoli) e non del correntista D'Ambrosio. Perciò, secondo il ricorrente, D'Ambrosio non sarebbe stato legittimato a proporre querela e a costituirsi parte civile. Denuncia inoltre vizio di motivazione per mancato confronto con gli artt. 1834 e 1782 c.c. e contraddizioni nella ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Rigetta la censura sulla qualificazione del fatto: conferma che, pur riconoscendo il principio generale secondo cui il denaro depositato diventa proprietà della banca, nel caso concreto il correntista ha verbalmente autorizzato il prelievo e affidato all'imputato il mandato informale di investire la somma in certificati di deposito; tale atto dispositivo, ottenuto per effetto dell'inganno, distingue la fattispecie dalla semplice appropriazione indebita e integra la truffa aggravata. Ne consegue la legittimazione della persona offesa D'Ambrosio a sporgere querela e a costituirsi parte civile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4.000 oltre accessori. Si ricorda che la Corte d'appello, nel provvedimento impugnato, aveva comunque dichiarato il reato estinto per prescrizione e confermato la condanna al risarcimento in sede civile con una provvisionale di euro 50.000.

Norme richiamate

  • artt. 1834 e 1782 cod. civ.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la titolarità del diritto di proprietà sulle somme depositate; la Corte di legittimità non ritiene che richiamare tali norme cambi la qualificazione penale, poiché nel caso concreto è stato accertato un atto dispositivo della persona offesa inducibile per effetto dell'inganno.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023 (Rv. 284793 - 01)

    La sentenza è richiamata come principio secondo cui, in tema di truffa, la persona offesa è il soggetto che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione illecita; la Corte di legittimità fa riferimento a tale orientamento nel riconoscere la legittimazione di D'Ambrosio.

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa e appropriazione indebita dipende dal ruolo dell'atto dispositivo: se la vittima è indotta a compiere un atto di disposizione patrimoniale (anche verbale e informale) mediante inganno, il fatto tende a configurarsi come truffa; se l'agente si appropria senza alcuna autorizzazione, il reato rilevante è l'appropriazione indebita (e il danneggiato è di norma la banca).
  • Il deposito di denaro su conto corrente comporta in linea generale che la banca diventi proprietaria delle somme; tuttavia la responsabilità penale dell'impiegato che dispone delle somme dipende dal modo in cui è stata ottenuta la disponibilità (autorizzazione indotta vs prelievo abusivo).
  • La persona che effettivamente subisce le conseguenze patrimoniali dell'operazione (chi ha perduto la disponibilità della somma o il valore economico) è legittimata a proporre querela e a costituirsi parte civile nel reato di truffa.
  • La forma informale o verbale dell'autorizzazione non esclude la natura dispositiva dell'atto; ciò che conta è l'effettiva volontà della persona offesa di affidare la gestione o il prelievo, anche se ottenuta mediante raggiro.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare la sequenza delle operazioni (istruzioni date, prelievi, contatti con l'impiegato, assenza di registrazioni di acquisto dei titoli promessi) per provare l'inganno e l'atto di disposizione conseguente; se il reato è estinto per prescrizione in sede penale, la responsabilità civile può comunque essere accertata e liquidata separatamente.

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