Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33834/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nullità del decreto che ha disposto il giudizio e degli atti conseguenziali per indeterminatezza del capo d'imputazione. La ricorrente era stata accusata di peculato continuato per essersi appropriata di somme versate dagli utenti a titolo di diritti di segreteria nell'esercizio delle sue funzioni presso la Camera di commercio di Padova. La difesa deduce che il decreto iniziale era "in bianco" e che il Pubblico ministero ha integrato e corretto il capo d'imputazione in dibattimento (indicando l'ammontare complessivo delle somme e correggendo luogo e data) senza che emergessero nuovi elementi istruttori, per cui tali correzioni non avrebbero potuto sanare l'indeterminatezza originaria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che l'art. 516 c.p.p. consente la modifica dell'imputazione se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, e che tale modifica può basarsi anche su una diversa valutazione di atti già acquisiti nelle indagini preliminari (giurisprudenza consolidata). Perciò le integrazioni/correzioni del capo d'imputazione non hanno costituito motivo di nullità. Per effetto dell'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e a rifondere le spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 516, cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico ministero di modificare l'imputazione quando, nel corso dell'istruzione dibattimentale, il fatto risulti diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio; la modifica può fondarsi anche su diversa valutazione di elementi già emersi nelle indagini preliminari, purché l'imputato abbia possibilità di difesa.

  • art. 517, cod. proc. pen.

    Regola la contestazione di reati concorrenti o di circostanze aggravanti; la giurisprudenza ammette la loro formulazione dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione dibattimentale, anche sulla base di atti di indagine.

  • artt. 519-522, cod. proc. pen.

    Forniscono garanzie procedurali e sanzioni a tutela dell'imputato, assicurando la correlazione tra accusa e decisione e la possibilità di organizzare la difesa rispetto a eventuali nuove contestazioni.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e altre sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; qui è stata applicata per imporre il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di onere di responsabilità della parte ricorrente: la mancanza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità escluderebbe la sanzione, ma nel caso di specie la Corte ha ritenuto assente tale giustificazione.

Massime di principio

  • La modifica del capo d'imputazione in dibattimento ai sensi dell'art. 516 c.p.p. è ammessa anche quando si fonda su una diversa valutazione di elementi già acquisiti nelle indagini preliminari, non soltanto su novità emergenti in dibattimento.
  • Non ogni correzione formale (es. importo, luogo, data) determina la nullità del decreto: rileva se dalla modifica derivi pregiudizio concreto alla possibilità di difesa dell'imputato.
  • Per far valere la nullità per indeterminatezza dell'imputazione occorre dimostrare che l'imprecisione originaria abbia impedito o compromesso la preparazione della difesa; rettifiche successive non sono automaticamente invalidenti.
  • La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel consentire integrazioni dell'imputazione fino all'espletamento dell'istruzione dibattimentale; pertanto le eccezioni basate su modifiche intervenute prima di tale termine sono difficili da sostenere.
  • Quando un ricorso è manifestamente infondato la Corte può dichiararne l'inammissibilità e condannare la proponente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.