Cassazione Penale, Sentenza n. 17336/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risulta estinto per remissione di querela accettata. Inoltre ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 18 gennaio 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Trento sostenendo l'estinzione del reato per remissione di querela ex art. 152 c.p. con accettazione ex art. 155 c.p., quindi il difetto della condizione di procedibilità. La persona offesa Flaim Barbara ha presentato atto di remissione della querela in data 30/06/2023 con accettazione del ricorrente; inoltre la modifica normativa (D. Lgs. 10/10/2022 n.150, art.2 comma 11 lett. o) e q), in vigore dal 30/12/2022) ha reso il reato di cui all'art. 640 comma 1 c.p. procedibile solo a querela della persona offesa, anche in caso di truffa aggravata dalla recidiva.
Norme richiamate
Il reato di truffa di cui all'art. 640 c.1 è stato ritenuto procedibile solo a querela della persona offesa alla luce della modifica normativa intervenuta con il D. Lgs. n.150/2022; pertanto, la remissione della querela estingue il reato.
art. 99 comma 4 seconda parte cod. pen.
Norma richiamata nella sentenza originaria in relazione alla recidiva e al trattamento sanzionatorio; la Corte ha invece valutato che la modifica legislativa ha inciso sulla procedibilità anche nei casi aggravati dalla recidiva.
Disciplina la remissione della querela: la presentazione della remissione da parte della persona offesa comporta l'estinzione del reato quando la procedibilità è a querela di parte.
Prevede l'effetto estintivo della remissione della querela solo ove vi sia accettazione dell'imputato; nella fattispecie l'accettazione è stata documentata e rilevante per l'estinzione.
D. Lgs. 10/10/2022 n.150, art. 2 comma 11 lett. o) e lett. q)
Modifica gli artt. 640 comma 3 c.p. e 649-bis c.p., rendendo il reato di cui all'art. 640 c.1 procedibile solo a querela della persona offesa (entrata in vigore il 30/12/2022); la Corte ha ritenuto applicabile tale modifica al caso concreto, incidendo sulla condizione di procedibilità.
Massime di principio
- Se una norma successiva rende un determinato reato procedibile solo a querela della persona offesa, la remissione della querela, validamente proposta e accettata dall'imputato, estingue il reato anche se il processo è già iniziato.
- L'accettazione della remissione da parte dell'imputato (art. 155 c.p.) è necessaria per produrre l'effetto estintivo; la mera rinuncia della persona offesa senza accettazione non è sufficiente.
- La modifica legislativa entra in gioco dalla sua data di efficacia: va sempre verificata l'efficacia temporale della nuova norma rispetto agli atti e ai provvedimenti già intervenuti.
- L'estinzione del reato per remissione può essere rilevata in sede di ricorso in Cassazione e comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito.
- L'estinzione del reato non esclude possibili conseguenze processuali accessorie (es. condanna al pagamento delle spese processuali) che il giudice può comunque disporre.
- In situazioni simili la difesa deve acquisire e documentare tempestivamente la remissione e la relativa accettazione; la Procura può chiedere l'annullamento se ritiene estinto il reato.
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