Cassazione Civile, Ordinanza n. 18805/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una persona aveva smarrito un carnet di assegni tratto su un conto corrente bancario, aveva denunciato lo smarrimento ai carabinieri e aveva trasmesso copia della denuncia alla banca. Nonostante ciò, un assegno appartenente a quel carnet era stato protestato. L'interessata citava in giudizio il notaio che aveva levato il protesto e la banca, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello dichiarava improcedibile l'appello principale della banca, inefficace l'appello incidentale tardivo del notaio e compensava le spese. Con il ricorso per cassazione la parte originariamente vittoriosa in primo grado censurava solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la compensazione in assenza di soccombenza reciproca e senza gravi ed eccezionali ragioni, con motivazione ritenuta irragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese fuori dai casi di soccombenza reciproca è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione, e che tali ragioni devono riguardare specifiche circostanze della controversia, non potendo essere espresse con formule generiche o basate su ragioni illogiche. Ha quindi escluso che la mera declaratoria di improcedibilità dell'appello costituisca, da sola, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente al regolamento delle spese.
Norme richiamate
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti
La compensazione delle spese, in assenza di soccombenza reciproca, è ammessa solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni specifiche e adeguatamente motivate; la mera improcedibilità dell'appello non integra di per sé tale presupposto.
art. 45, comma 11, L. n. 69 del 2009
È richiamato per individuare il testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis al giudizio introdotto nel maggio 2013.
Massime di principio
- Nel regime applicabile ratione temporis dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese al di fuori della soccombenza reciproca richiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione.
- Le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione devono consistere in circostanze specifiche della controversia decisa e non possono essere espresse in formule generiche o fondate su argomentazioni illogiche o erronee.
- La declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, da sola, non costituisce una ragione eccezionale sufficiente per compensare le spese, poiché la parte vittoriosa conserva in linea di principio il diritto alla rifusione delle spese sostenute per effetto dell'iniziativa processuale avversaria.
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