Cassazione Civile, Ordinanza n. 07758/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., precisando che, in presenza dell'adesione della controparte, non è stata pronunciata condanna alle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il giudizio di cassazione trae origine dal ricorso proposto avverso un decreto del Tribunale di Torre Annunziata depositato il 13 dicembre 2022. Nel corso del procedimento di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la controparte ha dichiarato di accettare la rinuncia. Non emergono dal testo ulteriori elementi sulla natura sostanziale della controversia definita dal decreto impugnato, né sui motivi originari dell'impugnazione, perché la decisione si limita a prendere atto della rinuncia accettata.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione; in tale ipotesi non viene pronunciata la condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di accettazione della rinuncia da parte della controparte, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese di lite.
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