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Ordinanza

Ordinanza n. 640/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, n. 23586 del 23 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

È stato proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 23586/2025. Nel giudizio di appello si sono costituiti l’appellata e l’Università degli studi Roma Tre, che ha proposto anche appello incidentale. L’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello principale né di quello incidentale. Il Collegio ha ritenuto che le questioni prospettate richiedano l’approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini indicati in motivazione e ha sospeso l’esecutorietà della sentenza impugnata. La sospensione è stata disposta, nelle more della decisione di merito, per assicurare la continuità delle attività già programmate dall’Ateneo e mantenere integra la situazione controversa (res adhuc integra). Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 1° luglio 2026. Le spese della fase cautelare, sia in primo sia in secondo grado, sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della tutela cautelare in appello; il Collegio ha sospeso l’esecutorietà della sentenza impugnata in attesa della definizione del merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le questioni controverse richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può sospendere l’esecutorietà della sentenza impugnata nelle more della decisione definitiva.
  • La sospensione cautelare dell’esecutorietà può essere disposta per assicurare la continuità di attività amministrative già programmate e preservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare può essere limitato ai soli fini interinali, senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali devolute con l’appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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