Sentenza n. 2478/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n.1395/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria n. 1395/2025, resa in materia di ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Vibo Valentia - Sezione Lavoro, con ordine di pagamento e nomina di commissario ad acta in caso di inerzia
Esito
Favorevole al resistente (creditrice da giudicato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Azienda sanitaria ha appellato la sentenza del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso per ottemperanza della creditrice e ordinato il pagamento delle somme dovute, al netto di quanto già corrisposto, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia. Non risultando agli atti la prova della notificazione dell’appello, l’appellante ha chiesto, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., la concessione di un termine perentorio per rinnovare la notificazione oppure, in subordine, la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a. La richiesta è stata motivata genericamente con l’affermazione che l’omessa o irrituale notificazione sarebbe dipesa da circostanze oggettive non imputabili alla parte, senza chiarire se il vizio integrasse nullità o inesistenza della notificazione e senza allegare o provare uno specifico impedimento non imputabile o un errore scusabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile. Ha precisato che la rinnovazione della notificazione è consentita soltanto in presenza di una notificazione nulla, mentre non è possibile sanare mediante rinnovazione una notificazione inesistente. In quest’ultima ipotesi è astrattamente possibile chiedere la rimessione in termini per errore scusabile, ma la parte deve provare i presupposti della scusabilità. Nel caso concreto l’Azienda non ha dimostrato di avere effettuato una notificazione affetta da nullità, né ha fornito elementi idonei a dimostrare un errore scusabile o un impedimento non imputabile. Inoltre, il termine per notificare l’appello, decorrente dalla pubblicazione della sentenza il 13 agosto, era ormai scaduto e l’appellata non si era costituita, sicché non poteva operare una sanatoria per raggiungimento dello scopo. Le spese sono state dichiarate irripetibili per l’assenza di parti costituite.
Norme richiamate
La rinnovazione della notificazione può essere disposta quando il vizio consiste nella nullità della notificazione; la parte deve comunque allegare gli elementi rilevanti ai fini della richiesta.
La rimessione in termini per errore scusabile presuppone la prova di circostanze idonee a rendere scusabile l’errore o non imputabile l’impedimento.
La causa è stata trattata secondo il procedimento camerale previsto per la definizione accelerata della controversia in presenza delle condizioni indicate dal giudice.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione della controversia.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Massime di principio
- La rinnovazione della notificazione dell’appello è consentita soltanto quando sia stata effettuata una notificazione affetta da nullità; essa non è utilizzabile per sanare l’inesistenza della notificazione.
- Quando la notificazione dell’appello è inesistente, la rimessione in termini per errore scusabile è astrattamente possibile solo se la parte dimostra concretamente la scusabilità dell’errore o l’esistenza di un impedimento non imputabile.
- Una richiesta di rinnovazione della notificazione o di rimessione in termini non può fondarsi su una formula generica relativa a circostanze oggettive impeditive: la parte deve indicare e provare la specifica natura del vizio notificatorio e i fatti giustificativi dell’impedimento o dell’errore.
- La scadenza del termine per notificare l’appello, in assenza di costituzione della parte appellata, impedisce la sanatoria del vizio notificatorio per raggiungimento dello scopo e comporta l’inammissibilità dell’impugnazione non validamente notificata.
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