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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36858/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto di liquidazione dei compensi professionali maturati dal difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e rideterminato il compenso in misura molto più alta rispetto a quella inizialmente liquidata, ma aveva compensato le spese del giudizio di opposizione. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese era stata illegittimamente giustificata con la sola mancata costituzione e mancata contestazione del Ministero, circostanza che non esonera il giudice dall'applicare il principio di soccombenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione non equivale ad acquiescenza alla pretesa e non basta, da sola, a giustificare la compensazione delle spese, che richiede comunque una motivazione adeguata e, nel regime vigente, può essere disposta solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Matera, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Conferma del principio di soccombenza nella regolazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma e non può essere fondata sulla sola contumacia della parte convenuta.

  • L. 162/2014

    La riforma ha ristretto il potere di compensazione, poi ulteriormente delimitato dagli interventi della Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Ha inciso sui limiti della compensazione delle spese, mantenendola consentita solo in ipotesi specifiche ed eccezionali.

Massime di principio

  • La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta non implica, di per sé, acquiescenza alla domanda proposta dall'attore o dal ricorrente.
  • La contumacia della parte soccombente non costituisce, da sola, ragione sufficiente per compensare le spese di lite; il giudice deve applicare il principio di soccombenza salvo ricorrano i presupposti normativi per la deroga.
  • La compensazione delle spese processuali richiede una motivazione specifica e non può essere disposta in modo automatico sulla base del solo comportamento processuale di non costituzione della controparte.
  • Nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la regolazione delle spese segue le ordinarie regole degli artt. 91 e 92 c.p.c., senza automatismi derogatori legati alla posizione dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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