Ordinanza n. 4618/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione lavoro, della quale era stato certificato il passaggio in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario. Con una precedente ordinanza il TAR aveva rilevato profili di inammissibilità del ricorso: nel fascicolo non risultava depositata la prova della notifica del titolo esecutivo all'amministrazione e la procura risultava priva di firma digitale e di asseverazione. Il ricorrente ha sanato il vizio relativo alla procura mediante il deposito dell'asseverazione di conformità. Quanto alla notifica, ha sostenuto che la notificazione effettuata presso un indirizzo PEC risultante dall'Indice delle pubbliche amministrazioni fosse regolare. Il TAR ha precisato che il precedente rilievo non riguardava l'irregolarità della notificazione presso la sede reale dell'amministrazione, bensì la mancata prova, nel fascicolo processuale, dell'avvenuta notificazione del titolo esecutivo presso l'amministrazione, necessaria ai fini del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. È stata quindi rilevata la persistenza di un possibile profilo di inammissibilità limitatamente al mancato deposito della prova della notifica del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., del possibile rilievo d'ufficio dell'inammissibilità e ha assegnato un termine di 15 giorni per il deposito di memorie sulla sola questione relativa alla prova della notificazione del titolo esecutivo. Ha inoltre fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. Il vizio concernente la procura è stato considerato sanato; resta invece da verificare la documentazione della notifica del titolo esecutivo e, conseguentemente, la decorrenza del termine di 120 giorni.
Norme richiamate
dà avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a.
Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono fondare la decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie.
termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996
La prova della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione rileva ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni prima dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo esecutivo giudiziale, la parte deve depositare la prova della notificazione del titolo all'amministrazione quando tale notificazione è rilevante per la decorrenza del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mera produzione della sentenza e della certificazione del suo passaggio in giudicato non dimostra l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e non consente, da sola, di verificare la decorrenza del termine di 120 giorni.
- Quando il giudice rileva d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità non previamente sottoposto al contraddittorio, deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e assegnare un termine per il deposito di memorie.
- Se il giudice aveva contestato la mancata prova documentale della notificazione del titolo esecutivo, la parte non assolve il relativo onere limitandosi ad affermare che l'indirizzo PEC utilizzato risulta da un pubblico registro: occorre depositare nel fascicolo la prova della notificazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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