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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27078/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società istante ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che il provvedimento, dopo aver rigettato il ricorso principale della controparte e accolto il ricorso incidentale dell'istante, aveva deciso nel merito la controversia condannando la controparte al pagamento di una somma di denaro e liquidando le spese del giudizio di legittimità, ma aveva omesso di liquidare anche le spese dei giudizi di primo e di secondo grado. La controparte intimata non ha svolto difese. L'istanza mirava quindi a integrare la statuizione sulle spese di merito, assumendo che l'omissione fosse una mera svista materiale.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale, qualificando l'omissione come mera svista emendabile ai sensi del principio richiamato dalle Sezioni Unite. Ha quindi disposto l'inserimento, nel testo dell'ordinanza precedente, della condanna della società controparte al pagamento delle spese del primo grado e dell'appello, specificamente liquidate in euro 12.500 per il primo grado ed euro 15.000 per l'appello, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge. Ha inoltre disposto che la Cancelleria annoti la presente ordinanza nel testo originario dell'ordinanza n. 315/2024.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale è ammessa quando l'omissione o l'inesattezza del provvedimento sia frutto di mera svista e non comporti una nuova decisione di merito.

  • Cass. sezioni unite n. 16415/2018

    Richiamata come precedente per affermare che l'omissione nella statuizione sulle spese integra un errore materiale emendabile se dovuta a svista.

Massime di principio

  • L'omissione di una statuizione accessoria già logicamente e giuridicamente ricavabile dalla motivazione del provvedimento può essere corretta mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale, quando sia riconducibile a mera svista redazionale.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, il giudice non introduce un nuovo capo di decisione, ma rettifica il testo per renderlo conforme alla volontà già espressa nella motivazione e nel dispositivo sostanziale.
  • Le spese dei gradi di merito, se già governate dal criterio della soccombenza risultante dalla decisione, possono essere liquidate in sede di correzione quando la loro omissione nel dispositivo derivi da un errore materiale e non da una scelta decisoria diversa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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